Sanatoria edilizia in zona G3 subordinata a piano attuativo preventivo (TAR Campania n. 1017 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è legittimo quando l’intervento ricade in zona omogenea che le norme tecniche di attuazione del PRG riservano a piano urbanistico preventivo, nella forma del piano particolareggiato, restando escluso l’intervento edilizio diretto. Il giudizio di compatibilità urbanistica impone all’amministrazione di verificare la conformità dell’opera alla disciplina di zona e non è surrogabile dalla sola esistenza di urbanizzazioni preesistenti. L’accoglimento dell’istanza di sanatoria presuppone inoltre il possesso dell’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dagli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, la cui assenza integra autonomo e sufficiente profilo ostativo. L’ordinanza di demolizione che richiama un titolo edilizio rilasciato per un’opera diversa non è viziata, per l’irrilevanza del richiamo.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un immobile in zona G3 – Spazi attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, impugnava il diniego del permesso di costruire in sanatoria e la successiva ordinanza di demolizione emessi dal Comune. Il manufatto ad uso palestra era stato realizzato tra il 1996 e il 1997; nel 2018 la parte presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi, l’amministrazione rigettava l’istanza sul presupposto della non conformità dell’opera alla zona omogenea, attuabile solo mediante piano particolareggiato, e della mancanza dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. Seguiva l’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
La ricorrente contestava l’ordinanza nella parte relativa a una tettoia, che assumeva assentita con autorizzazione edilizia del 1995, e censurava il diniego per difetto di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare lo stato di urbanizzazione già presente nella zona. Il Comune si costituiva resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Tribunale rileva che l’autorizzazione edilizia n. 98 del 1995 era stata rilasciata per una nuova ubicazione e risistemazione della vasca contenente il serbatoio del gasolio, mentre l’ordinanza impugnata riguarda una struttura in ferro in aderenza al lato ovest del capannone. Il richiamo a quel titolo si palesa dunque irrilevante ai fini dell’eccepita illegittimità.
Quanto al secondo motivo, l’istruttoria espletata ha confermato la sussistenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza. L’art. 31 delle norme tecniche di attuazione del vigente PRG prescrive che nelle zone Z.t.o. G3 il piano regolatore si attua mediante piano urbanistico preventivo, nella forma del piano particolareggiato, e non mediante intervento diretto. Il diniego si fonda su tale disciplina di zona, che preclude la sanatoria dell’opera.
A ciò si aggiunge un ulteriore e autonomo profilo ostativo: l’istanza è in contrasto con gli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, non essendo stato acquisito l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Il dato emerge dal provvedimento di archiviazione del responsabile delle autorizzazioni paesaggistiche, richiamato nel provvedimento impugnato.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate come da dispositivo. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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