Permanenza in servizio necessaria per qualifica speciale Appuntati scelti (TAR Marche n. 153 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento della Qualifica Speciale agli appuntati scelti dell’Arma dei Carabinieri ex art. 2253-septies del C.O.M. presuppone che il militare sia ancora in servizio nel momento in cui deve essere valutato. La sospensione dalla valutazione per pendenza di procedimento penale non si converte in esclusione definitiva per effetto della sola cessazione dal servizio, ma la pretesa alla qualifica resta un interesse legittimo, subordinato alla previa valutazione della Commissione Permanente. Il militare che abbia omesso di impugnare tempestivamente il provvedimento di sospensione non può rimettere in discussione la vicenda mediante una successiva istanza, non essendo configurabile un obbligo di autotutela in capo all’amministrazione. L’art. 1051-bis del C.O.M. introduce un’eccezione tassativa, riferita ai soli militari cessati per decesso, limiti di età o invalidità permanente, e non si estende a chi sia cessato dal servizio a domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a domanda dal 1° novembre 2018, aveva maturato i requisiti per l’inclusione nell’aliquota straordinaria utile al conferimento della Qualifica Speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Nel 2016 era rimasto coinvolto in un procedimento penale, definito in primo grado con assoluzione e confermato in appello. Il Comando Generale, nel novembre 2017, lo aveva inserito nell’elenco degli appuntati scelti sospesi dalla valutazione.

Con istanza del 25 novembre 2019 l’interessato chiedeva il conferimento della qualifica; l’amministrazione respingeva con nota del 10 dicembre 2019, rilevando che egli era cessato dal servizio prima che venisse meno la causa impeditiva. Il ricorrente impugnava così la nota, il provvedimento di sospensione e gli atti connessi, chiedendo l’accertamento del diritto alla qualifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. La pretesa al conferimento della Qualifica Speciale non costituisce diritto soggettivo, perché presuppone la previa favorevole valutazione della Commissione Permanente di cui all’art. 1047 del C.O.M.: si tratta dunque di interesse legittimo, con il relativo regime di impugnazione. Ne deriva la tardività delle censure avverse al provvedimento di sospensione, che avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decorrente dalla notifica.

Quanto alla nota del 10 dicembre 2019, il Tribunale rileva che il Comando Generale non aveva adottato alcun atto di esclusione definitiva, ritenendo che la cessazione dal servizio consolidasse automaticamente la sospensione. L’istanza del novembre 2019 costituiva perciò il tentativo di ottenere un provvedimento impugnabile e di rimettere in discussione una vicenda ormai definita. La decorrenza del termine di impugnazione non può essere lasciata alla disponibilità del destinatario: l’istanza avrebbe dovuto essere presentata entro il termine dalla pubblicazione della sentenza di appello.

Il Collegio esclude inoltre che l’amministrazione fosse tenuta ad annullare o revocare ex officio il provvedimento di sospensione. In base a giurisprudenza consolidata, la P.A. non ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela, salvo che una norma di legge lo imponga; l’istanza va quindi qualificata come richiesta di esercizio dello ius poenitendi.

Nel merito, il Tribunale condivide la ricostruzione dell’amministrazione. La Qualifica Speciale è una qualifica e non un grado, per cui trovano applicazione i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5349/2019, secondo cui presupposto essenziale è che il dipendente sia in servizio al momento della valutazione. Conferma tale lettura l’art. 1051-bis del C.O.M., introdotto dal D.Lgs. n. 173/2019, che considera le sole posizioni di militari cessati per decesso, limiti di età o invalidità permanente. Il ricorrente, cessato a domanda, non rientra tra i destinatari: la disposizione è eccezione alla regola generale e non si estende alla sua posizione.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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