Impianti di telefonia mobile vietati nelle fasce di rispetto stradali (TAR Lombardia n. 1140 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le stazioni radio base per la telefonia mobile, pur essendo assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e collocabili in qualsiasi parte del territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica, restano assoggettate al rispetto delle fasce di rispetto stradale. Queste ultime non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure di tutela della sicurezza della circolazione: esse ostano alla realizzazione di qualsiasi opera che, per consistenza fisica, possa compromettere la comoda via di fuga degli utenti della strada. La deroga prevista dall’art. 231, comma 3, cod. strada opera solo sul piano delle procedure autorizzative e degli oneri di occupazione, non legittimando la collocazione degli impianti entro le fasce di rispetto. Ai fini dell’art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 495/1992, per strade urbane di tipo F fuori dal centro abitato la fascia è di venti metri, e non può invocarsi la disciplina meno rigorosa del terzo comma per le zone agricole.
Il Fatto
I ricorrenti, residenti in un comune confinante, impugnano l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Saronno a una società di infrastrutture per la telefonia mobile per la realizzazione di un impianto di radio-trasmissione, costituito da un palo di circa quaranta metri destinato a ospitare le antenne dei gestori interessati. L’opera è collocata su un’area del territorio di Saronno prospiciente le loro abitazioni, al di là della strada di confine.
Davanti al TAR Lombardia i ricorrenti chiedono l’annullamento del titolo autorizzatorio e degli atti presupposti, compreso il parere preventivo di ARPA e il piano comunale di localizzazione degli impianti, oltre alla condanna alla rimozione e alla riduzione in pristino. Il Comune di Saronno e la controinteressata resistono al ricorso. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 1124 del 2023 per ragioni di solo periculum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il terzo motivo, relativo alla collocazione dell’impianto in fascia di rispetto stradale. Non è contestato che la strada sia fuori dal centro abitato e classificata come urbana di tipo F. In base all’art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 495/1992, la fascia di rispetto è di venti metri, ridotti a dieci per le strade vicinali.
La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Tribunale (Cons. Stato n. 8073 del 2024, n. 5999 del 2023, TAR Lombardia n. 43 del 2022), ha chiarito che le stazioni radio base, pur assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono soggette ai limiti di distanza dalle strade. Le fasce di rispetto non sono vincoli urbanistici, ma misure di sicurezza della circolazione: la loro funzione è assicurare una comoda via di fuga senza il rischio di collisione contro le basi degli impianti.
Il Tribunale esclude che possa invocarsi la deroga dell’art. 231, comma 3, cod. strada, che richiama il capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche. Tale deroga va limitata alle sole procedure autorizzative e agli oneri di occupazione delle strade, non potendo consentire la collocazione degli impianti entro le fasce in spregio alle esigenze di sicurezza. Nè vale il richiamo alla circolare ministeriale n. 5980 del 1970, riferita ai pali di sostegno delle linee, strutture di portata minima e non pericolose per la circolazione.
Accertato che l’impianto dista meno di dieci metri dalla strada, il secondo comma dell’art. 26 risulta violato. Il Collegio respinge la tesi delle resistenti, che invocano il terzo comma per la natura agricola dell’area, qualificata come “Area di salvaguardia ambientale”. Per zone edificabili si intendono quelle a destinazione residenziale o direzionale, destinate a essere inglobate nel centro abitato; le zone agricole non ammettono sfruttamento edificatorio, salve le limitate facoltà dell’art. 59 della legge regionale n. 12/2005. La censura è accolta e il ricorso trova fondamento.
Per completezza, il Tribunale esamina altri motivi. È infondata la censura sulla mancata convocazione della conferenza di servizi per l’assenso ENAC, non essendo l’area soggetta a vincolo aeroportuale. Quanto al piano di localizzazione, la sua mancata previa presentazione non è ostativa, avendo funzione meramente programmatica. Le censure contro la delibera consiliare n. 26 del 2022 sono improcedibili per carenza di interesse, poiché l’atto impugnato autorizza una mera struttura di supporto, realizzabile anche in prossimità dei siti sensibili. Infine, il motivo sulla tutela della salute è infondato: i Comuni non possono effettuare autonomi apprezzamenti sui limiti elettromagnetici, spettanti allo Stato con il d.p.c.m. 8 luglio 2003. Il ricorso è accolto con annullamento dell’autorizzazione e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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