Motivazione apparente, c.t.u. e domande nuove in appello (Cass. civ. Sez. II n. 16748 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione è affetta da motivazione apparente – e integra violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. – solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Restano estranei al vizio la mera insufficienza o il semplice difetto di approfondimento della motivazione. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, essendo sufficiente l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso. Non integra, infine, domanda nuova in appello la richiesta risarcitoria che, pur diversamente qualificata, trovi il suo fondamento nei medesimi vizi strutturali dedotti sin dall’atto di citazione.

Il Fatto

Due committenti convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Palermo l’appaltatore, assumendo di avergli affidato la realizzazione della copertura a spiovente di un edificio e lamentando la totale difformità dell’opera rispetto al progetto e la sua non conformità a regola d’arte. Chiedevano il risarcimento del danno, quantificato in euro 30.000,00.

Il convenuto non negava la difformità, ma la imputava a una precisa richiesta della committenza, formulata in corso d’opera per ricavare un vano abitabile. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma, condannava l’appaltatore al pagamento di euro 27.297,02, oltre iva e interessi legali dal giugno 2011, compensando le spese del grado. Proponeva allora ricorso per cassazione l’appaltatore, con tre motivi; le committenti resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione inesistente o apparente. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse fondato la responsabilità su un elemento tratto dalla consulenza tecnica d’ufficio, senza però indicare dove, nel testo del consulente, tale affermazione fosse rinvenibile.

La Corte di cassazione ha respinto la doglianza, ricostruendo la nozione di motivazione apparente. Il vizio che rende la motivazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale” si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione appunto apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. È esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

La Corte richiama, sul punto, un proprio precedente (Cass., Sez. III, n. 12971 del 2024) e, quanto alla motivazione solo apparente, Cass., Sez. IV, n. 27112 del 2018 e Cass., Sez. IV, n. 21037 del 2018. Ribadisce poi che non può lasciarsi all’interprete il compito di integrare la motivazione con ipotetiche congetture.

Sul rapporto tra motivazione e consulenza tecnica, la Corte enuncia un principio consolidato (Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05; Cass. n. 21504 del 2018): ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente, non è tenuto a esplicitarne analiticamente le ragioni, poiché l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento, dalle quali si desume il rigetto implicito delle contrarie deduzioni. Nella specie la sentenza impugnata dà conto del proprio ragionamento e risulta intelligibile nel suo sviluppo logico, priva di insanabili contraddizioni.

Il secondo motivo deduceva l’omesso esame di un documento, cioè la sentenza definitiva di condanna di un teste per falsa testimonianza. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: premesso che l’erroneo richiamo a una norma del codice di procedura penale non determina l’inammissibilità quando sia individuabile la norma processuale civile di riferimento, l’accertamento del reato non rileva, perché la domanda riguarda le variazioni strutturali dell’opera e non le variazioni progettuali, sulle quali era intervenuta la deposizione.

Il terzo motivo denunciava la violazione del divieto di domande nuove in appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1669 cod. civ., sostenendo che il risarcimento da responsabilità extracontrattuale fosse stato richiesto per la prima volta in secondo grado. Anche tale motivo è stato giudicato infondato: sin dal primo grado le attrici avevano chiesto il risarcimento lamentando i vizi strutturali dell’opera, quali l’assenza di alcune travi e la sezione del ferro inferiore a quella prevista, tali da renderla inutilizzabile perché soggetta a cedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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