Motivazione apparente e appello tributario: no alla inammissibilità per sinteticità (Cass. civ. Sez. V n. 16750 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e determina nullità della sentenza solo nelle ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, è disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia e va interpretata restrittivamente ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ..
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile il proprio appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza. Quest’ultima aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IVA relativo al 2008, con determinazione di maggiori ricavi a seguito di indagini bancarie e recupero di costi indeducibili.
La Commissione regionale ha fondato l’inammissibilità sul rilievo che l’Ufficio non aveva proposto specifiche censure contro la sentenza di primo grado, limitandosi a ribadire i motivi già dedotti in primo grado. La società e i soci restano intimati. Il ricorso per cassazione si articola in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza regionale per difetto assoluto di motivazione, deducendo la violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e con l’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. La Corte lo esamina per primo, per ragioni di priorità logica, e lo rigetta.
Non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il controllo di legittimità resta così circoscritto alla sola violazione del minimo costituzionale, individuabile nelle ipotesi che si convertono in nullità della sentenza, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La Corte richiama Cass. n. 23940 del 2018, Sez. Un. n. 8053 del 2014 e Cass. n. 7090 del 2022.
La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Sul punto la Corte richiama Sez. Un. n. 22232 del 2016 e Cass. n. 9105 del 2017. Nel caso concreto la Commissione regionale ha raggiunto il minimo costituzionale ed espresso una chiara ratio decidendi, individuata nel difetto di motivi specifici di impugnazione.
Quella ratio è però palesemente errata, il che comporta l’accoglimento del primo motivo. Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia: ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, va consentita l’effettività del sindacato sul merito. La Corte richiama Cass. n. 707 del 2019.
La mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici non sono ravvisabili quando il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso: premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 15519 del 2020 e Cass. n. 20379 del 2017. Nel caso concreto l’appellante aveva argomentato diffusamente le ragioni dell’impugnazione, aggredendo ciascuno dei tre capi della sentenza di primo grado a sé sfavorevoli. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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