Richiesta di partecipazione all’udienza oltre il termine perentorio: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 1548 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di partecipazione all’udienza, formulata dall’imputato a mezzo del difensore, deve essere depositata entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020. La sua tardività legittima il giudice di appello a escludere la partecipazione a distanza e a rendere dichiarazioni spontanee. Il relativo motivo di ricorso è manifestamente infondato quando la Corte territoriale si sia attenuta al dato normativo e agli atti processuali. Nel giudizio di legittimità non è consentita la rivalutazione del trattamento sanzionatorio sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, né la riproposizione di doglianze in punto di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sua responsabilità, articolando quattro motivi. Con il primo deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità. Con il secondo lamenta la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Con il terzo censura la violazione degli artt. 23-bis e 23-ter d.l. n. 137/2020. Con il quarto prospetta violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La questione centrale, che sostiene il terzo motivo, attiene al diniego opposto dai giudici di appello alla richiesta dell’imputato di partecipare all’udienza per rendere dichiarazioni spontanee, ritenuta tardiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile perché si sostanzia in doglianze di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno escluso la dedotta violazione del ne bis in idem, osservando che la condotta contestata non era oggetto della sentenza irrevocabile richiamata dalla difesa.
Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale, in aderenza al dato normativo, ha rilevato la tardività della richiesta di partecipazione all’udienza. L’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020 impone che la richiesta sia formulata per iscritto e trasmessa alla cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza. Poiché la richiesta è intervenuta oltre tale termine, la sua esclusione è corretta.
Il quarto motivo è inammissibile. Esso sollecita una rivalutazione del trattamento punitivo, benché la motivazione dei giudici di merito sia congrua e non manifestamente illogica, dunque insindacabile in sede di legittimità. La Corte richiama le pagine della sentenza impugnata dedicate alla congruità della pena irrogata dal primo giudice e alle ragioni del diniego del giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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