Quarantena Covid: la contravvenzione resta vigente dopo l’abrogazione del divieto di mobilità (Cass. pen. Sez. III n. 35678 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di cui all’art. 260 r.d. 27 luglio 1943, n. 1265, che sanziona l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, costituisce norma penale in bianco e resta vigente anche dopo l’abrogazione del divieto di mobilità per i soggetti positivi al Covid-19, già previsto dall’art. 10-ter d.l. n. 52 del 2021 e abrogato dall’art. 9, comma 1, lett. a), d.l. n. 105 del 2023. La norma incriminatrice e la disposizione integratrice restano scisse: la seconda può essere soppressa senza travolgere la prima. Ne deriva che nessun effetto abrogativo si produce per le violazioni del divieto di mobilità commesse durante la sua vigenza. L’ordine di isolamento domiciliare emanato dall’autorità sanitaria non comprime la libertà personale, non essendo accompagnato da coercizione fisica.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese a carico del ricorrente, alla pena di mesi quattro di arresto e 1.000 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 260 r.d. n. 1265 del 1943. All’imputato si contestava di essersi allontanato dalla propria abitazione a bordo dell’autovettura, senza autorizzazione, mentre era sottoposto a quarantena domiciliare obbligatoria perché positivo al Covid-19.

Avverso la sentenza di secondo grado il condannato proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo l’abolitio criminis della fattispecie, l’erronea affermazione della conoscenza dell’ordine di isolamento, la violazione del principio di offensività in concreto, il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, nonché l’omessa pronuncia sul beneficio della non menzione e sui benefici di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo. Il ricorrente sosteneva che, essendo venuto meno il precetto integratore del divieto di mobilità, la norma incriminatrice fosse stata svuotata del suo oggetto tipico. La Corte respinge la tesi: l’art. 260 r.d. n. 1265 del 1943 è norma penale in bianco e rimane in vigore; ciò che è stato abrogato è unicamente la disposizione che stabiliva il divieto di mobilità. Le due previsioni restano scisse, sicché la contravvenzione continua ad applicarsi a tutte le violazioni degli ordini legalmente dati, comprese quelle commesse durante la vigenza della norma integratrice poi soppressa.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento sul punto, citando Sez. 3 n. 31668 del 23/06/2025 e Sez. 3 n. 5013 del 07/11/2024. Il motivo è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di specificità, oltre che manifestamente infondato, non confrontandosi l’impugnazione con le argomentazioni della decisione gravata.

Quanto alla pretesa conoscenza dell’ordine di isolamento, la Corte rileva che il ricorrente sottopone deduzioni fattuali e rivalutative, sollecitando una diversa lettura delle prove. Il documento asseritamente travisato non risulta allegato al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, che impone alla parte di indicare e produrre gli atti su cui fonda il vizio. Nel merito, la valutazione dei giudici di appello poggia su un ampio compendio probatorio, non sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità.

La Corte esclude inoltre che la questione dell’inadeguatezza della comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria possa trovare ingresso, trattandosi di argomento non devoluto al giudice di appello e di censura aspecifica. L’obbligo di non uscire dall’abitazione per chi è positivo al virus non restringe la libertà personale, come affermato dal giudice delle leggi.

Il motivo sull’offensività in concreto è inammissibile perché non oggetto di devoluzione in appello. La Corte ribadisce che, trattandosi di reato di pericolo astratto, l’offensività va verificata con giudizio ex ante e che l’assolutezza del divieto di mobilità imposto da esigenze sanitarie non tollera deroghe, essendo in gioco la pericolosità del virus e non quella del soggetto. Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione congrua, fondata sulla gravità oggettiva dei fatti e sui precedenti penali. Il quinto motivo è infine inammissibile per mancata devoluzione in appello, non essendo la conversione della pena detentiva ricompresa tra i benefici rilevabili d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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