Inutilizzabilità della prova documentale deducibile per la prima volta in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 35677 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione di inutilizzabilità della prova documentale non dedotta con i motivi di appello non può essere proposta per la prima volta in Cassazione, in forza del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., salvo che ricorra una ipotesi di inutilizzabilità patologica, derivante dalla violazione di un divieto di legge o di regole processuali di rango costituzionale o sovranazionale. A fronte di una doppia conforme di responsabilità, il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla coerenza logico-argomentativa della decisione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto. Non configura travisamento della prova la prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio, né la censura concerne la testimonianza della persona offesa, che è prova piena e la cui attendibilità è questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 novembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti dell’imputato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale continuata aggravata e lesioni personali ai danni della coniuge, con pena di tre anni e dieci mesi di reclusione e risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi, con i quali ha censurato l’acquisizione di una certificazione documentale, il travisamento di diverse testimonianze e la valutazione della credibilità della persona offesa anche in rapporto a un contenzioso patrimoniale pendente davanti alla giurisdizione iraniana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, concernente l’acquisizione di una certificazione attestante la frequentazione di un corso da parte della persona offesa, la Corte ha rilevato che la doglianza non era stata devoluta in grado di appello. La censura è perciò proposta fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., che mira a evitare che il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado sia dedotto con riferimento a un punto non investito dal gravame.
Il Collegio ha escluso che ricorresse una ipotesi di inutilizzabilità patologica. Il documento era stato prodotto dalla parte civile in dibattimento e acquisito senza opposizione della difesa, nel rispetto del contraddittorio. L’art. 234 cod. proc. pen., che presidia l’acquisizione delle prove documentali, non stabilisce divieti quanto ai contenuti valutabili, fatta eccezione per il comma 3. La censura è stata altresì ritenuta aspecifica, per non avere dedotto la decisività dell’elemento in forza della cd. prova di resistenza.
Passando ai motivi sul travisamento delle testimonianze, la Corte ha ribadito che, in presenza di una doppia conforme, il tema del travisamento della prova è evocabile solo se il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. Il ricorrente, al contrario, ha preteso una diversa lettura degli elementi probatori: la struttura giustificativa delle due sentenze di merito si salda in un unico corpo argomentativo, e il controllo di legittimità resta circoscritto alla coerenza logica della decisione.
Quanto alla persona offesa, la Corte ha richiamato il principio per cui la sua deposizione costituisce prova piena, non necessitante di riscontri, pur dovendosi vagliare con scrupolo la credibilità soggettiva e l’attendibilità del narrato. I riscontri, ove richiesti, non devono risolversi in prova autonoma del fatto, essendo sufficienti elementi esterni, certi e obiettivi, idonei a corroborare nel complesso l’attendibilità della fonte dichiarativa. Le censure sui messaggi whatsapp e sul contenzioso patrimoniale iraniano sono state respinte, avendo la Corte territoriale offerto motivazione logica e coerente, non superabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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