Querela, decorrenza del termine e inammissibilità dei motivi di fatto in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31028 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. La tardività della querela è rilevabile in sede di legittimità solo se emerge dalla sentenza impugnata o da atti dai quali il vizio sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente, senza necessità di una specifica indagine fattuale. I motivi che implicano valutazioni di fatto e quelli non previamente dedotti come motivi di appello sono inammissibili in Cassazione, non essendo consentita una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione di merito.
Il Fatto
I ricorrenti sono stati condannati in primo grado e poi in appello, con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 06.11.2025, per appropriazione indebita di somme distratte dalla società gestita, con contestazione di tre distinte condotte. La persona offesa aveva sporto querela nel 2016, dopo aver potuto visionare la contabilità societaria.
Avverso la pronuncia di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela, la prescrizione del reato in base a una diversa data di consumazione e un vizio di motivazione sulla statuizione civile relativa al danno da distrazione degli utili.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, incentrato sulla pretesa tardività della querela, e lo dichiara inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso, da un lato, riproduce censure già vagliate e disattese dal giudice di merito; dall’altro, non muove alcuna critica specifica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Nel merito della regola applicata, la Corte di appello aveva fatto corretta applicazione della giurisprudenza secondo cui il termine per la querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. VI n. 18117 del 14.05.2026). La persona offesa aveva avuto conoscenza dell’appropriazione non nel 2013, quando apprese dell’esposizione debitoria dei ricorrenti, ma nel 2016, quando poté esaminare la contabilità e rilevare le distrazioni.
La Corte aggiunge un autonomo profilo di inammissibilità: la questione implica valutazioni in punto di fatto e non è deducibile in sede di legittimità. La tardività della querela può essere rilevata solo se risulta dalla sentenza impugnata o da atti da cui il vizio sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente, senza specifica indagine fattuale (Sez. II n. 37383 del 21.06.2016).
Quanto al secondo motivo, concernente la prescrizione del reato, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che siano state contestate tre distinte condotte appropriative, con somme accreditate sui conti dei ricorrenti superiori ai biglietti emessi e non pagati, sino alla dismissione della gestione nel luglio 2016. Il motivo è inammissibile, perché non indica specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma tende a una rilettura del fatto riservata al giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997).
Il terzo motivo, sul vizio di motivazione relativo alla statuizione civile per il danno da distrazione degli utili, è inammissibile perché non previamente dedotto come motivo di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondato, essendo sufficiente, ai fini della condanna generica, l’indicazione delle ragioni sulla sussistenza della distrazione. All’inammissibilità dei ricorsi conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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