La revocazione per errore di fatto non può censurare valutazioni di non decisività (Cass. civ. Sez. I n. 21949 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è ipotizzabile solo in presenza di un errore di percezione del fatto, non già di un errore di valutazione del materiale processuale. L’attribuzione di non decisività a una censura, assistita da esemplificazioni argomentative, appartiene al concetto di “valutazione” e non di “percezione”, con conseguente inammissibilità del mezzo di impugnazione esperito. È, inoltre, inammissibile il motivo di revocazione che non censuri una delle distinte rationes decidendi poste a fondamento della pronuncia impugnata, allorché la ratio non censurata sorregga autonomamente la motivazione. L’istanza di sospensione ex art. 398, comma 4, cod. proc. civ. resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5700/2025, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania. Quest’ultima, accogliendo il gravame della banca, aveva riformato la decisione di primo grado che aveva condannato l’istituto di credito al risarcimento del danno derivante dalla conclusione di un contratto di mutuo, il cui ricavato era stato in parte impiegato per sottoscrivere quote di un fondo comune di investimento.
La ricorrente affidava il ricorso a due motivi, entrambi basati sull’errore di fatto revocatorio, denunciando una presunta errata percezione, da parte della Corte, di circostanze processuali relative alla mancata consegna dell’informativa e alla costituzione in pegno delle quote. La banca resisteva con controricorso e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la società lamentava l’errore di fatto nel punto in cui l’ordinanza impugnata aveva ritenuto non decisiva la censura sull’inefficacia probatoria della dichiarazione del cliente di aver ricevuto l’informativa. Il Collegio ha rilevato che la valutazione del comportamento processuale della parte, ai fini della delimitazione del thema probandum, è riservata al giudice del merito e non può essere svolta in sede di legittimità. Inoltre, la denuncia attingeva la sentenza d’appello e non l’ordinanza di legittimità, poiché l’errore dedotto non concerneva un fatto erroneamente percepito, ma l’esito della valutazione di “non decisività” della censura: tale attribuzione appartiene al concetto di “valutazione” e non di “percezione”, con la conseguenza che la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, relativo all’asserita errata percezione sulla mancata indicazione, nel ricorso per cassazione, di dove e quando la costituzione in pegno delle quote fosse stata portata alla cognizione del giudice di appello, la Corte ha osservato che l’ordinanza impugnata aveva respinto il primo motivo del ricorso originario sulla base di due distinte rationes decidendi. La prima concerneva la violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per l’omessa indicazione del luogo e del momento in cui il fatto era stato dedotto in appello. La seconda, richiamando i concetti espressi dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, escludeva che le circostanze allegate potessero integrare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non essendo idonee a costituire fatto principale o secondario della domanda.
Poiché il motivo di revocazione censurava solo la prima ratio, la seconda, non impugnata, sorreggeva autonomamente la motivazione, rendendo in ogni caso impossibile la rescissione dell’ordinanza. La Corte ha inoltre rilevato la non specificità della censura, per non avere la ricorrente indicato il numero di pagina del ricorso per cassazione in cui il fatto sarebbe stato sottoposto al giudice dell’appello.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fase di legittimità e assorbimento dell’istanza di sospensione ex art. 398, comma 4, cod. proc. civ. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando le Sezioni Unite n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 398 c.p.c. – Proposizione della domanda