Querela tardiva e volontà punitiva nei reati divenuti procedibili a querela (Cass. pen. Sez. II n. 38768 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati originariamente procedibili d’ufficio, divenuti procedibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la volontà punitiva manifestata dalla persona offesa prima dell’entrata in vigore della riforma, con una querela apparentemente tardiva o con la costituzione di parte civile, integra la condizione di procedibilità. La tardività della querela non rileva, poiché costituisce un’irregolarità riferita a un momento procedimentale in cui essa non era richiesta ai fini della procedibilità. Le valutazioni sulla ritualità della condizione di procedibilità vanno svolte al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, che apre un autonomo termine per proporre l’istanza di punizione nei casi in cui in precedenza la procedibilità era ex officio.

Il Fatto

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la recidiva reiterata, condanna la ricorrente per il delitto di truffa aggravata ai danni della persona offesa, confermando la condanna al risarcimento del danno e il pagamento di una provvisionale. Propone ricorso per cassazione il difensore, deducendo, tra l’altro, la mancanza della condizione di procedibilità: il reato, divenuto procedibile a querela dal 30 dicembre 2022, sarebbe stato commesso nel 2018, mentre la querela è stata presentata il 25 settembre 2020, dunque tardivamente. Gli altri motivi attengono alla insussistenza degli artifizi o raggiri, alla eccessività della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, alla illogicità della motivazione sull’attendibilità della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sulla condizione di procedibilità. Il reato di truffa, per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen., era procedibile d’ufficio; l’art. 8 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 aveva sostituito l’originario terzo comma dell’art. 640 cod. pen., mentre l’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha soppresso il richiamo a tale aggravante, rendendo il reato procedibile a querela dal 30 dicembre 2022.

Il Collegio esamina la disciplina transitoria dell’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-bis del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Dopo la sostituzione del comma 2, è onere della persona offesa attivarsi autonomamente entro l’ordinario termine trimestrale, decorrente dall’entrata in vigore della riforma, senza più diritto alla previa informazione da parte dell’autorità giudiziaria.

La questione centrale è se la manifestazione di volontà punitiva, espressa con una querela tardiva quando il reato era procedibile d’ufficio, possa essere valorizzata. La Corte dà continuità alla giurisprudenza secondo cui la volontà punitiva tardivamente manifestata equivale a presentazione della querela, non rilevando la tardività, trattandosi di irregolarità riferita a un momento procedimentale anteriore in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità (Sez. II n. 50672 del 10.11.2023, Ongaro).

Nel solco del favor querelae, la volontà punitiva non richiede formule particolari e può desumersi anche da atti che non la contengono esplicitamente (Sez. III n. 27147 del 09.05.2023; Sez. IV n. 10462 del 21.01.2025). Le Sezioni Unite n. 40150 del 21.06.2018, Salatino hanno chiarito che l’avviso non è dovuto quando dagli atti risulti che il diritto di querela sia già stato esercitato o la volontà punitiva manifestata. La Corte applica questi principi anche alla disciplina dell’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022.

Nella specie, al momento dell’entrata in vigore della riforma la querela era già stata presentata il 25 settembre 2020 e la persona offesa si era costituita parte civile il 3 marzo 2022. La querela apparentemente tardiva, proposta quando la condizione di procedibilità non era richiesta, e la costituzione di parte civile sono legittimamente valorizzabili. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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