Furto che trascende in rapina impropria tentata e concorso anomalo (Cass. pen. Sez. II n. 38767 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen. è configurabile anche quando il furto originariamente programmato trascenda in una rapina impropria rimasta allo stadio del tentativo punibile. La norma, nel riferirsi all’«evento» quale conseguenza della condotta, va letta con riguardo all’evento giuridico, inteso come lesione o messa in pericolo del bene tutelato, e non all’evento naturalistico, con la conseguenza che l’attenuante opera anche nei reati di pura condotta e nei reati tentati. La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave integra il concorso ex art. 110 cod. pen. quando egli abbia previsto e voluto, o accettato il rischio, della commissione del delitto diverso; configura invece il concorso ex art. 116 cod. pen. quando l’agente, pur non avendo previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta.
Il Fatto
La sentenza impugnata, resa dalla Corte di appello di Torino, Sezione per i Minorenni, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 110 e 628 cod. pen., riconoscendo l’attenuante della lieve entità e rideterminando la pena, con conferma nel resto. Il ricorrente proponeva tre motivi: la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per il diverso aumento di pena applicato in relazione alla circostanza di cui all’art. 98 cod. pen.; la violazione dell’art. 116 cod. pen. per la mancata applicazione del concorso anomalo in luogo di quello ordinario; infine un vizio di motivazione sulla determinazione della pena base.
La questione approda in Cassazione perché la Corte di appello, nel ritenere il ricorrente responsabile a titolo di concorso, aveva fatto leva sulla sola prevedibilità degli sviluppi criminosi, senza verificare i presupposti propri del concorso anomalo né l’eventuale accettazione del rischio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato nel secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo, entrambi attinenti al trattamento sanzionatorio. La Corte ricostruisce la fattispecie dell’art. 116 cod. pen. e ne individua i tre requisiti: l’adesione psichica dell’agente a un reato concorsuale meno grave; la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave; un nesso psicologico di prevedibilità tra la condotta del compartecipe e l’evento diverso verificatosi.
Non basta, chiarisce la Corte, il rapporto di causalità materiale: occorre una causalità psichica, nel senso che il reato più grave deve potersi rappresentare alla psiche dell’agente come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. La Corte richiama Sez. 5 n. 14787 del 12.03.2025, Sez. 6 n. 25390 del 31.01.2019, Sez. 5 n. 10995 del 25.10.2006 e Sez. 1 n. 3381 del 23.02.1995, nonché Corte cost. n. 42 del 1965, che ha inquadrato il concorso anomalo nell’ambito degli artt. 42 e 43 cod. pen., e le pronunce n. 364 e n. 1085 del 1988 sulla necessità che gli elementi più significativi della fattispecie tipica siano soggettivamente collegati all’agente.
Da qui i due limiti negativi. Sul versante del concorso ordinario, l’evento diverso non deve essere voluto neppure a titolo di dolo indiretto: la responsabilità ex art. 110 cod. pen. richiede che il comparteipe abbia previsto e voluto, o accettato il rischio; diversamente opera l’art. 116 cod. pen. Sul versante opposto, la responsabilità può essere esclusa solo quando il reato più grave si presenti come evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e imprevedibili, o quando si verifichi una mera occasionalità.
La casistica richiamata (Sez. 2 n. 52811 del 04.11.2016, Sez. 2 n. 49443 del 03.10.2018, Sez. 2 n. 209 del 27.01.1971) conforta l’esito: la locuzione «evento» va riferita all’evento giuridico, cosicché l’attenuante opera anche per i reati tentati. Nel caso concreto, la Corte di merito ha obliterato l’analisi dei criteri propri del dolo eventuale, citando impropriamente la giurisprudenza sui presupposti del concorso anomalo. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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