Questioni nuove in Cassazione e doppia conforme precludono il ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 5534 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, a pena di inammissibilità per novità della censura. In ipotesi di cosiddetta doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, opera la preclusione di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla.
Il Fatto
Una proprietaria di un appartamento al secondo piano di un complesso condominiale convenne in giudizio il titolare dell’unità sottostante e taluni condomini, chiedendo la demolizione di una tettoia asseritamente abusiva e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Messina, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, accolse la domanda.
Il convenuto propose appello; i condomini resistettero e uno di essi svolse appello incidentale, chiedendo di chiamare in causa altro condominio. La Corte d’appello di Messina dichiarò inammissibili alcune impugnazioni incidentali, respinse quella proposta e confermò integralmente la sentenza di primo grado, regolando le spese. Avverso tale pronuncia il convenuto ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — qualificazione della tettoia come costruzione soggetta alla disciplina delle distanze dalle vedute, nullità derivata della sentenza per vizi della consulenza tecnica, uso legittimo della cosa comune e regime delle innovazioni — sono stati esaminati congiuntamente perché pongono analoghe questioni.
La Corte ha rilevato che tutte le censure concernono questioni nuove, non trattate dal giudice di appello e mai dedotte dall’appellante come motivi di impugnazione. La sentenza di secondo grado indicava con chiarezza due soli motivi: la nullità della sentenza di primo grado per vizi di notifica dell’atto introduttivo e la realizzazione della tettoia, pacificamente qualificata come costruzione, nel rispetto delle distanze di cui all’art. 907 cod. civ.
Sul punto la Corte ha richiamato Cass. n. 27474 del 2023, che in motivazione menziona Cass. n. 32804 del 2019, ribadendo l’onere di allegazione e di indicazione dell’atto in cui la questione era stata proposta nel giudizio di merito. Adempimento non assolto dal ricorrente.
Quanto alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha applicato l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: la conferma della decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Le censure relative al vizio di motivazione sono state invece ritenute infondate. Il percorso argomentativo della decisione impugnata è chiaro e lineare. La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, con argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, richiamando Sez. U n. 2767 del 2023, che richiama a sua volta Sez. U n. 22232 del 2016. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.