Inottemperanza accademica: elusivo l’avviso di trasferimento che non ricognisce i posti in modo trasparente (TAR Abruzzo n. 192 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di selezione per l’ammissione ad anni successivi al primo di un corso di laurea magistrale a numero programmato nazionale è elusivo del giudicato quando non dia conto, in modo documentato, trasparente e verificabile, delle modalità di ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte. I posti liberi non possono essere individuati solo in via residuale, all’esito della “stabilizzazione” della graduatoria unica nazionale, la cui funzione è selezionare gli studenti provenienti dalle scuole superiori per la frequenza del primo anno. L’Ateneo è tenuto a svolgere una selezione di carattere locale, distinta da quella nazionale, previa ricognizione dei posti disponibili che escluda ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale.
Il Fatto
Con la sentenza n. 310/2025, il TAR Pescara aveva accolto il ricorso di una studentessa, imponendo all’Università degli Studi G. D’Annunzio di riesaminare la propria attività ai fini della ricognizione dei posti disponibili per il trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, escludendo ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale. La sentenza, non appellata, era stata notificata. Ritenendo che l’Ateneo non vi avesse dato corso, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che l’Università, in esecuzione del giudicato, ha pubblicato un avviso di selezione mettendo a concorso dieci posti. Tuttavia, la relazione depositata dall’Ateneo ha ammesso che tali posti sono stati individuati solo in via residuale, dopo aver “stabilizzato” la graduatoria unica nazionale. Tale modalità operativa, secondo il Collegio, contrasta con i principi espressi nella sentenza ottemperanda, atteso che la graduatoria nazionale ha la diversa funzione di selezionare gli studenti provenienti dalle scuole superiori.
Il Collegio sottolinea che l’Università deve invece svolgere una selezione di carattere locale, distinta da quella nazionale, previa ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte. Tale ricognizione deve essere documentata, trasparente e verificabile, così da consentire il controllo sull’eventuale illegittima copertura dei posti tramite lo scorrimento della graduatoria nazionale. L’avviso impugnato, non dando conto dei criteri e delle modalità seguiti per la determinazione complessiva dei dieci posti, è stato quindi ritenuto elusivo del dictum giudiziale.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR accerta la nullità dell’avviso di selezione e condanna l’Ateneo a conformarsi alle statuizioni del giudicato, approvando un nuovo avviso entro il termine di trenta giorni. Per il caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro il termine di sessanta giorni. Non viene invece fissata alcuna penalità di mora, ritenendo la nomina del commissario idonea ad assicurare il pieno soddisfacimento della pretesa.
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Nota della Redazione
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