L’indennità di trasferimento spetta anche in presenza di preferenze accolte per la nuova sede (TAR Sardegna n. 963 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del personale militare disposto a seguito della soppressione o dislocazione del reparto di appartenenza conserva natura autoritativa anche quando l’Amministrazione abbia sollecitato e accolto le preferenze di sede manifestate dall’interessato: decisiva è la causa del movimento, rinvenibile nell’interesse pubblico alla riorganizzazione, non già in esigenze personali o familiari. L’accettazione del trasferimento con clausola “senza oneri a carico dell’Amministrazione”, apposta su modulo interamente predisposto dall’Amministrazione, non integra rinuncia tacita né remissione del debito, difettando la consapevolezza di abdicare a un diritto determinato o determinabile. Sull’indennità, avente natura indennitaria e costituente debito di valuta, non spetta la rivalutazione ma soltanto gli interessi al saggio legale dalla data di effettiva esecuzione del trasferimento.
Il Fatto
Alcuni militari in servizio presso reparti poi soppressi – il 32° Gram Otranto e il Distaccamento Elmas – venivano trasferiti d’ufficio ad altre sedi, nell’ambito di una procedura di ricollocazione che prevedeva la possibilità di indicare le sedi gradite. A seguito dell’istanza di attribuzione dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86 del 2001, l’Amministrazione confermava il diniego, ritenendo che il trasferimento fosse avvenuto “a domanda” e che l’accettazione della nuova sede con rinuncia agli oneri a carico dell’Amministrazione valesse come rinuncia tacita all’indennità. I militari impugnavano il diniego dinanzi al TAR Lazio, che dichiarava la propria incompetenza; il giudizio veniva quindi riassunto dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’art. 1, l. n. 86 del 2001 distingue tra il trasferimento d’autorità “ordinario”, cui consegue l’indennità, e la previsione speciale del comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 163, l. n. 228 del 2012, che la esclude per i trasferimenti presso sedi limitrofe disposti per soppressione o dislocazione di reparti. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 1 del 2016, il TAR rammenta che, per i trasferimenti antecedenti il 2013, l’indennità spetta anche in presenza di preferenze di sede, purché ricorrano i presupposti della distanza e della diversità dei comuni.
Quanto alla natura del trasferimento, il TAR osserva che la circostanza che il militare abbia manifestato una preferenza per la nuova sede, poi accolta, non vale a trasformare il trasferimento in uno “a domanda”. La procedura di consultazione si inseriva in un contesto di soppressione del reparto e mirava a garantire una ricollocazione funzionale del personale: la causa del movimento resta comunque nell’interesse pubblico alla riorganizzazione, mentre l’eventuale soddisfazione di esigenze personali assume rilievo solo occasionale e indiretto.
Il Collegio esclude altresì che l’accettazione del trasferimento con la clausola “senza oneri a carico dell’Amministrazione” possa valere come rinuncia o remissione del debito. La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore ha effetto abdicativo solo se risulta rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati e con il cosciente intento di rinunciarvi. Nel caso di specie, la firma era apposta su un modulo integralmente predisposto dall’Amministrazione e, comunque, la rinuncia era preventiva, ossia antecedente all’ingresso del credito nel patrimonio del militare. La fonte primaria, del resto, non prevede forme di rinuncia preventiva all’indennità.
Verificata la posizione dei singoli ricorrenti, il TAR accerta che tutti risultano trasferiti in comuni diversi e distanti oltre dieci chilometri da quelli di origine e, per due di essi, non limitrofi: sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell’indennità. Quanto al militare che l’Amministrazione assumeva trasferito “a domanda” per assistere un familiare disabile ai sensi della l. n. 104 del 1992, la circostanza non trova riscontro negli atti: il trasferimento risulta avvenuto, come per gli altri, a seguito della soppressione della sede. Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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