Quiz concorsuale ambiguo e sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione (TAR Calabria n. 557 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La commissione esaminatrice di un concorso pubblico è tenuta a formulare i quiz in modo chiaro, non ambiguo né incompleto, sì che per ogni quesito sussista una sola risposta scientificamente esatta. Non è legittimo costringere il candidato a individuare la risposta “meno errata” o “approssimativamente più accettabile”. La scelta dei quesiti integra espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della riserva di scienza. Il giudice non è vincolato alle conclusioni del verificatore, ma, ove le ritenga immuni da vizi logici e adeguatamente supportate, può condividerle senza obbligo di diffusa motivazione. Accertata l’ambiguità del quesito, il ricorso è accolto con annullamento degli atti impugnati e correzione del punteggio.

Il Fatto

La parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dalla Regione Calabria per il reclutamento di 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01). La prova scritta, svoltasi il 04.12.2024, consisteva in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. All’esito della correzione la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20,5, inferiore alla soglia di sbarramento fissata a 21 punti.

La ricorrente ha impugnato l’esito contestando l’ambiguità di un quesito di lingua inglese, nel quale la risposta data risultava alternativa a quella ritenuta corretta dall’amministrazione. Ha chiesto l’accertamento del diritto al riesame del punteggio e all’ammissione alla fase successiva. Si sono costituite la Regione Calabria e la Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA. Accolta l’istanza cautelare, con successivi motivi aggiunti l’impugnativa è stata estesa alla graduatoria finale di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nel sindacato sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione nella formulazione dei quiz. Richiama il principio, di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui l’amministrazione deve garantire una formulazione chiara e non ambigua delle domande, contemplando per ciascuna una sola risposta indubitabilmente esatta.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. III n. 6756/2022, ha chiarito che la Commissione non deve tendere “tranelli” né formulare domande confondenti, obbligando il candidato a scegliere tra le opzioni la “meno errata”. Un tale metodo è scorretto e inaccettabile in base ai principi della riserva di scienza, cui anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo.

Nel caso concreto, la verificazione disposta ha dimostrato che il quesito presentava criticità tali da non consentire l’individuazione della risposta corretta secondo i canoni della scienza linguistica. La relazione ha evidenziato che i verbi modali impiegati esprimono entrambi il concetto di obbligo e possono sostituirsi a vicenda con poca o nessuna differenza di significato, senza che sussistano regole grammaticali che impongano l’uso di una sola forma. La presenza del riferimento a regolamenti ufficiali non esclude la risposta data dalla ricorrente, poiché l’obbligo può derivare da una fonte esterna.

Il Collegio affronta quindi il valore della verificazione tecnica, osservando che il giudice amministrativo non è passivamente vincolato alle conclusioni del verificatore: quale peritus peritorum può valutare con piena autonomia gli accertamenti e i pareri scientifici (Cons. Stato, Sez. IV n. 4213/2023), discostandosene con adeguata motivazione (Cons. Stato, Sez. V n. 321/2014). Ove invece ne condivida gli apprezzamenti, non è tenuto a una motivazione approfondita.

Ritenute le conclusioni della verificazione immuni da vizi logici e adeguatamente supportate, il ricorso è accolto. Alla ricorrente è attribuito il punteggio di +0,75 in luogo della penalità di -0,25, con punteggio finale di 21,5, utile al superamento della prova. L’effetto conformativo impone la modifica della graduatoria, con inserimento della ricorrente privo di riserva. Le spese, rilevata la serialità di cause analoghe, sono poste a carico della sola Commissione interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA, al pari del compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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