Accoglimento dell’ottemperanza per la Carta del docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13844 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. L’accertata mancata esecuzione del giudicato impone l’ordine all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del direttore generale competente, senza diritto a compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio e al pagamento delle spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato e notificata in copia conforme ai fini esecutivi presso la sede reale dell’Amministrazione, non aveva trovato esecuzione. La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo con l’azione di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione. Ha accertato l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La sentenza, inoltre, era passata in giudicato, come da attestazione prodotta.
Nel merito, poiché l’inottemperanza non era contestata, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale entro il termine perentorio di sessanta giorni, corrispondendo le somme dovute. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del direttore generale preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto nei successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che al commissario non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore della ricorrente, in considerazione dell’esito favorevole del giudizio.
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Nota della Redazione
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