Divieto di detenzione armi fondato su un singolo episodio di porto ingiustificato (TAR Veneto n. 1423 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di armi non è configurabile un diritto soggettivo al rilascio o alla conservazione dei titoli abilitativi, poiché il porto d’armi costituisce deroga al generale divieto di circolare armati ed è consentito solo a soggetti dei quali sussista piena sicurezza circa il buon uso delle armi. Il potere dell’Autorità di pubblica sicurezza ha natura preventiva e cautelare: il giudizio di affidabilità non richiede l’accertamento di un abuso già verificatosi, né postula il grado di certezza proprio del giudizio penale, ma si fonda su una valutazione prognostica retta da criteri di prudenza e di massima precauzione. L’Amministrazione può quindi valorizzare anche fatti isolati, purché significativi, e persino fatti non sfociati in condanna, ove idonei a incrinare quella piena affidabilità che la materia esige. La sentenza di applicazione della pena su richiesta e la successiva estinzione del reato non elidono il fatto storico, che resta autonomamente apprezzabile in sede amministrativa ai fini della prognosi di affidabilità. Il divieto prefettizio di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. non presuppone un giudizio di pericolosità sociale in senso penalistico, ma una prognosi di non piena affidabilità e della conseguente possibilità di abuso, anche per negligenza o difetto di osservanza delle regole di cautela.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da molti anni di licenza di porto di fucile uso caccia, ha impugnato il provvedimento del Questore di Verona del 7 febbraio 2023 con cui è stata respinta la sua istanza di rinnovo. Il diniego si fonda su una sentenza di applicazione della pena, resa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975, per aver detenuto all’interno della propria autovettura un coltello a serramanico di cm 31, di cui cm 14 di lama, senza giustificato motivo.

Nelle more del giudizio, il Prefetto di Verona ha adottato il decreto del 21 febbraio 2024 con cui, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., è stato vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Avverso tale provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti, con i quali il ricorrente contesta la sufficienza del presupposto fattuale, l’asserita delega alla Questura della valutazione prefettizia, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e l’incongruità della clausola sulla cessione delle armi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla premessa che in materia di armi non esiste un diritto soggettivo alla conservazione dei titoli abilitativi, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul carattere restrittivo della disciplina e sulla penetranza del controllo amministrativo, a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Il potere di pubblica sicurezza è preventivo e cautelare: il giudizio di affidabilità si fonda su una valutazione prognostica di prudenza, che non richiede l’accertamento di un abuso già consumato.

Su questa base il Collegio ritiene infondato il primo motivo del ricorso introduttivo. Il diniego questorile poggia su un fatto specifico, oggettivamente accertato e direttamente pertinente alla disciplina delle armi. La circostanza che la condanna sia stata pronunciata ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. non priva il fatto della sua rilevanza amministrativa: il patteggiamento presuppone pur sempre l’insussistenza di cause evidenti di proscioglimento e costituisce un dato legittimamente apprezzabile, non a fini afflittivi, ma ai fini della prognosi di affidabilità.

Non assumono valenza dirimente la modesta capacità offensiva dell’oggetto e la lieve entità dell’episodio valorizzate nella sentenza penale: esse possono rilevare sul piano del trattamento sanzionatorio, ma non elidono la valenza amministrativa della condotta. Il dato essenziale è che chi è titolare da anni di licenza di porto d’armi è gravato da un particolare dovere di conoscenza e di osservanza delle regole del settore. Anche a voler accedere alla tesi difensiva della mera dimenticanza, la condotta resta sintomatica di una negligenza non compatibile con il livello di cautela esigibile.

Neppure la lunga pregressa titolarità della licenza impone un esito diverso: il rinnovo postula una nuova verifica dei presupposti, senza alcun affidamento qualificato alla conservazione del titolo. L’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del reato e di ogni effetto penale rimuove gli effetti penali nei limiti propri dell’istituto, ma non elide il fatto storico, poiché la valutazione amministrativa si colloca su un piano distinto da quella penale.

Anche i motivi aggiunti sono respinti. Il Prefetto ha esercitato il potere previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. sulla base del medesimo fatto storico e degli ulteriori apporti istruttori, senza travisamento, illogicità o sproporzione: chi ha dimostrato di non osservare le cautele imposte dalla disciplina degli strumenti atti ad offendere può essere ritenuto non pienamente affidabile anche quanto alla detenzione di armi. L’acquisizione di informative dalla Questura non integra incompetenza o sviamento, essendo modalità ordinaria dell’istruttoria di pubblica sicurezza. L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non si applica al procedimento officioso, e in ogni caso il contraddittorio procedimentale è stato sostanzialmente garantito. La clausola sui 150 giorni per la cessione delle armi è previsione meramente consequenziale, ininfluente sulla ratio del decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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