Adesione del Comune all’APT in forma societaria e oneri motivazionali TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 74 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale a una società-APT, pur essendo contemplata dalla legge provinciale, non integra l’ipotesi di esonero dall’onere motivazionale prevista dall’art. 5, comma 1, TUSP, che opera nei soli casi di intervento diretto del legislatore teso ad autorizzare una specifica operazione societaria. La facoltà attribuita agli enti di partecipare ad aziende per il turismo in determinati ambiti settoriali rimane previsione generale e astratta: restano perciò rimessi all’amministrazione i profili di valutazione inerenti al vincolo di scopo, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La Corte dei conti verifica che il provvedimento contenga motivazione analitica e che siano rispettati gli artt. 3, 4, 7 e 8 TUSP, modulando la verifica in chiave proporzionale al grado di complessità dell’operazione. Il parere favorevole può essere reso anche quando la motivazione sia sintetica, purché gli elementi di bilancio e l’istruttoria suffraghino la sostenibilità finanziaria dell’operazione.
Il Fatto
Il Comune delibera l’acquisizione di azioni di una società per azioni costituita in forma mista pubblico-privata, avente ad oggetto la promozione turistica dell’ambito territoriale di riferimento. L’operazione è di importo contenuto e trova copertura nel bilancio dell’ente. Il Comune trasmette quindi la delibera alla Corte dei conti, subordinando l’efficacia dell’atto alla ricezione del parere di conformità o all’infruttuosa scadenza del termine di sessanta giorni.
La questione giunge alla Sezione di controllo perché il TUSP impone agli enti locali di sottoporre a verifica i provvedimenti di acquisto di partecipazioni societarie. Il Comune invoca la legge provinciale che prevede la facoltà di adesione alle aziende per il turismo, ritenendo così assolti gli obblighi motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delinea anzitutto il perimetro del sindacato. La verifica concerne la necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali ex art. 4 TUSP, le ragioni e le finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, l’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata e l’assenza di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato.
La Corte esclude che la legge provinciale valga a integrare l’esonero. L’art. 5, comma 1, TUSP ha portata eccezionale e non tollera interpretazioni estensive: il regime derogatorio opera solo quando il legislatore autorizza espressamente una specifica operazione, riducendo gli spazi di azione dell’amministrazione. Se invece la norma si limita ad attribuire una facoltà di partecipare in determinati ambiti settoriali, restano rimessi all’ente i profili valutativi inerenti al vincolo di scopo, alla convenienza e agli aiuti di Stato.
Sotto il profilo formale, l’operazione è deliberata dal Consiglio comunale, in conformità all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. La motivazione, pur sintetica, evidenzia le finalità di valorizzazione turistica e la volontà di compartecipare alle scelte di promozione del territorio. La società rientra nelle tipologie ammesse dall’art. 3 TUSP ed è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte ne richiama la duplice accezione, oggettiva e soggettiva. La delibera non contiene un’analisi prospettica particolarmente approfondita, ma l’esiguità della spesa, la chiara copertura e i dati di bilancio acquisiti in istruttoria — valore della produzione in crescita, redditività positiva, patrimonio netto in aumento, indebitamento moderato — consentono un giudizio positivo. La verifica va modulata in chiave proporzionale alla complessità dell’operazione.
La delibera risulta poco approfondita sul piano della convenienza economica e della comparazione con opzioni alternative di gestione. La Corte ritiene tuttavia ragionevole che l’adesione a un soggetto specializzato, incardinato nell’organizzazione provinciale, costituisca opzione migliore rispetto alla gestione in proprio. Il Collegio rileva infine la conformità alla consultazione pubblica e, quanto agli aiuti di Stato, l’insufficienza di un mero richiamo, sebbene la disciplina settoriale offra indici di compatibilità. La Sezione rende pertanto parere favorevole, ferme le osservazioni esposte.
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Nota della Redazione
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