Controllo sui rendiconti degli enti locali: conclusione senza rilievi e osservazioni sul riallineamento dei residui attivi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 115 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legalità finanziaria sui rendiconti degli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 148-bis Tuel e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, l. n. 266/2005, è finalizzato a verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. L’esito negativo del controllo, pur non implicando una valutazione positiva di tutti gli aspetti della gestione, non richiede l’adozione di una pronuncia di accertamento qualora le criticità emerse non compromettano gli equilibri di bilancio. In tal caso, la Sezione può formulare osservazioni e segnalare la necessità di riallineare i dati contabili, riservandosi di verificarne l’attuazione nei successivi cicli di controllo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 e dell’art. 148-bis Tuel, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 del Comune di Chiusi della Verna (AR), sulla base della relazione dell’organo di revisione e della documentazione acquisita in istruttoria. L’attività di controllo si è concentrata sul risultato di amministrazione, sulla capacità di indebitamento e sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come rappresentati nei questionari e nei prospetti contabili.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato il controllo di legalità finanziaria nella cornice delineata dall’art. 148-bis Tuel, che impone alle Sezioni regionali di controllo l’esame dei rendiconti per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo di indebitamento costituzionale e della sostenibilità dell’indebitamento stesso. Il comma 3 della norma citata prevede l’adozione di specifiche pronunce di accertamento solo in presenza di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o violazione di norme sulla regolarità della gestione.
All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha valutato che gli esiti del controllo non hanno fatto emergere irregolarità tali da richiedere una revisione del risultato di amministrazione o l’adozione di una pronuncia specifica o di una segnalazione. Di conseguenza, ha dichiarato concluso senza rilievi l’esame del rendiconto 2024. Tuttavia, la deliberazione precisa che tale conclusione non implica un giudizio positivo sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese dall’ente.
Ciononostante, l’istruttoria ha evidenziato alcune imprecisioni di natura contabile. In particolare, è emerso che l’ente ha imputato un incasso a un accertamento diverso da quello di riferimento, determinando la registrazione di un maggiore residuo attivo e una duplicazione di entrata per un importo contenuto (euro 6.313,50). Tale operazione, pur non compromettendo gli equilibri di bilancio, richiede un intervento di riallineamento contabile, che l’ente ha dichiarato di voler effettuare. La Sezione ha preso atto della circostanza, riservandosi di verificarne l’attuazione nei successivi cicli di controllo.
Inoltre, sono emerse imprecisioni nell’assunzione di accertamenti pluriennali relativi a impegni in conto capitale finanziati da contributi, per i quali non è stata riscontrata la contestuale iscrizione degli accertamenti nell’esercizio di riferimento. Pur non incidendo sulle risultanze complessive dell’ente, tale procedura non risulta pienamente conforme al principio contabile in materia di copertura finanziaria. La Sezione ha pertanto segnalato all’ente la necessità di rafforzare le attività di verifica e di garantire un allineamento stabile e immediato dei dati contabili.
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Nota della Redazione
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