Termine di decadenza triennale inapplicabile alla domanda giurisdizionale del pensionato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 22 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 si riferisce esclusivamente all’istanza amministrativa volta a ottenere dall’ufficio che ha emesso il provvedimento la sua modifica o revoca, e non è estensibile al rimedio giurisdizionale azionabile davanti alla Corte dei conti. La disciplina degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973 è circoscritta alle domande di natura amministrativa. L’errore di diritto non è disciplinato dagli artt. 204 e 205 del medesimo d.P.R., con la conseguenza che neppure per tale via trova applicazione il termine di decadenza in essi previsto. In materia pensionistica l’appello è ammesso, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto.
Il Fatto
Il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso di un primo maresciallo dell’Aeronautica militare, riconoscendogli il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con unico motivo, il Dicastero ha dedotto la violazione degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo che la domanda del pensionato non potesse qualificarsi nuova e che, in ogni caso, dovesse trovare applicazione il termine di decadenza triennale. L’appellato ha eccepito l’improcedibilità del gravame per difetto di notifica del decreto di fissazione dell’udienza; l’Inps ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha esaminato l’eccezione di improcedibilità. Pur rilevando che il Ministero non aveva ritualmente notificato il decreto di fissazione, ha osservato che risultava comunque raggiunto lo scopo del pieno contraddittorio, per essersi entrambe le parti appellate regolarmente costituite. L’art. 182 c.g.c. subordina l’estinzione del processo al mancato rispetto dell’ordine di rinnovazione della notifica, ipotesi non verificatasi.
Quanto all’ammissibilità, la Corte ha applicato l’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’appello per soli motivi di diritto. Poiché la parte appellante ha prospettato asseriti errori di diritto nell’interpretazione della disciplina, il gravame è stato dichiarato ammissibile.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la portata dell’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, che ammette revoca o modifica del provvedimento definitivo in presenza di errore di fatto, errore di computo, rinvenimento di documenti nuovi o documenti dichiarati falsi. Il successivo art. 205, comma 2, fissa il termine triennale di decadenza per le sole ipotesi di nuovi documenti o documenti falsi. Tuttavia, l’intera disciplina attiene alla modifica o revoca ad opera dell’ufficio che ha emesso il provvedimento, come emerge dal tenore letterale degli artt. 203 e 205, comma 1, ove si prevede che l’iniziativa possa avvenire d’ufficio o a domanda dell’interessato.
La Corte ha quindi concluso che il termine decadenziale riguarda esclusivamente l’istanza amministrativa e non il rimedio giurisdizionale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile d’appello richiamato. Ha inoltre chiarito che l’errore di diritto, quale quello in discussione, non è disciplinato dagli artt. 204 e 205, con ulteriore ragione di inapplicabilità del termine. L’appello è stato così rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata e spese compensate in ragione della novità delle argomentazioni.
Nota della Redazione
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