Carenze motivazionali sull’acquisto di quote societarie per l’affidamento in house (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 165 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rendere il parere di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’amministrazione, nonché l’affidabilità delle stime, senza sostituirsi alle scelte di merito dell’ente. L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La valutazione di convenienza esige un raffronto dettagliato dei costi e dei benefici delle diverse possibili forme di gestione del servizio. La scelta del modello in house providing non può fondarsi su esigenze contingenti di carattere organizzativo, né prescindere dalla verifica dei costi indiretti connessi all’assunzione della qualità di socio e dei parametri di revisione periodica delle partecipazioni.
Il Fatto
Il Comune di Santa Maria Nuova ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha disposto l’acquisto di una quota pari all’1% del capitale sociale della società Jesiservizi s.r.l., al costo di euro 10.150,54, salvo adeguamento.
L’operazione è strumentale all’affidamento in house della linea B del servizio di trasporto scolastico comunale, per una durata di cinque anni. Il Comune ha rappresentato di non disporre più della struttura organizzativa necessaria alla gestione diretta del servizio, disponendo di due soli dipendenti con qualifica di autisti e messi notificatori, sufficienti a coprire la sola linea A. La questione giunge alla Sezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio scrutinio, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Il controllo non si traduce in una compiuta analisi economico-finanziaria dell’organismo societario, che integrerebbe una inammissibile forma di cogestione, ma verte sulla completezza e sull’adeguatezza della motivazione, nonché sulla coerenza e ragionevolezza delle conclusioni dell’ente. La verifica riguarda gli artt. 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Sul piano della competenza e dell’obbligo motivazionale, la Sezione rileva la conformità dell’atto: l’acquisto è stato deliberato dal Consiglio comunale, come richiesto dall’art. 7, comma 1, lett. c), del TUSP. Parimenti positivo è il vaglio sul vincolo tipologico, trattandosi di società a responsabilità limitata, ammessa dall’art. 3 del TUSP, e sul vincolo di scopo, poiché il trasporto scolastico costituisce servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4 del TUSP. La Sezione richiama, sul punto, la giurisprudenza costituzionale che ha ricondotto tali disposizioni a principi di coordinamento della finanza pubblica.
Gli approfondimenti richiesti dall’art. 5, comma 2, del TUSP risultano invece solo parzialmente soddisfatti. Quanto alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, l’ente si è limitato ad affermare che il caso non ricorre; quanto alla consultazione pubblica, l’adempimento è attestato.
Il nucleo delle censure riguarda la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria. La Sezione osserva che la relazione allegata mette a confronto quattro soluzioni gestionali, ma l’analisi dei costi appare incompleta: manca una accurata proiezione dei costi per i successivi anni e un adeguato raffronto con la gestione in economia, già sperimentata dall’ente. L’ingresso nella compagine sociale comporta, inoltre, un costo iniziale e possibili costi indiretti legati all’assunzione della qualità di socio.
Profili problematici emergono anche sul piano della governance. Il controllo analogo non può desumersi dalla sola formale adesione al modello societario, ma deve tradursi in modalità di coordinamento idonee a garantire un controllo effettivo, tanto più in presenza di una partecipazione esigua. La Sezione richiama, altresì, l’art. 20 del TUSP, rilevando che l’operazione non tiene conto della partecipazione già detenuta in altra società operante nel settore del trasporto. All’esito di tale scrutinio, il provvedimento consiliare e l’operazione nel suo complesso presentano carenze motivazionali e profili di incoerenza con le norme del TUSP.
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Nota della Redazione
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