Quota retributiva mista ai vigili del fuoco con aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 53 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 trova applicazione anche nei confronti degli ex appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco inquadrati nella carriera dei capi squadra e dei capi reparto, nonostante la natura civile dell’ordinamento del Corpo. Il rinvio contenuto nell’art. 61, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, rimasto vigente dopo il d.lgs. n. 139/2006, estende a tali categorie l’intero Capo II del Titolo III, compresa la disciplina dell’aliquota di rendimento. La quota retributiva va pertanto calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, anche quando l’anzianità vantata alla predetta data sia inferiore a 15 anni.

Il Fatto

Il giudizio ha origine dalla domanda proposta da un ex vigile del fuoco, collocato in quiescenza dall’1 novembre 2017 con la qualifica di capo reparto, il quale aveva chiesto la riliquidazione della quota retributiva della pensione con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, in luogo di quella del 35% stabilita dall’art. 44 dello stesso decreto per i dipendenti civili dello Stato. Alla data del 31 dicembre 1995 l’interessato vantava un’anzianità di servizio pari a 14 anni, 11 mesi e 25 giorni.

La Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con sentenza n. 53/2021, aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla riliquidazione con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, richiamando il riassetto di calcolo operato dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Inps, deducendo la violazione dell’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 54 del medesimo decreto, sul rilievo che l’appellato, appartenente a un corpo ad ordinamento civile, sarebbe privo dello status di militare e comunque, con un’anzianità inferiore a 15 anni, non potrebbe accedere all’aliquota unica di rendimento. L’appellato non si è costituito nel grado di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell’appellato, non costituitosi nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.

Nel merito, il primo motivo di impugnazione è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile ormai univoca, favorevole all’estensione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai soggetti già facenti parte dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il percorso argomentativo muove dalla collocazione sistematica della norma: il Titolo III del d.P.R. n. 1092/1973 disciplina il trattamento di quiescenza normale e contiene tanto la disciplina del personale civile (Capo I) quanto quella del personale militare (Capo II), all’interno del quale l’art. 61 è dedicato ai servizi antincendi.

Il comma 3 dell’art. 61 stabilisce che al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra si applicano le disposizioni previste per le corrispondenti categorie di militari. Secondo la Corte, la formulazione letterale della disposizione, con le due parti nettamente separate dal segno di interpunzione, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere l’intero Capo II, e dunque anche l’art. 54, ad alcune categorie di vigili del fuoco. La natura civile del Corpo, ribadita dall’art. 1 del d.lgs. n. 139/2006, non osta: l’art. 61 non figura tra le norme abrogate dall’art. 35 del d.lgs. n. 139/2006 e resta pertanto vigente.

Quanto al coefficiente di calcolo, la Corte ha richiamato le pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, integralmente richiamate anche ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c. e dell’art. 17 dell’allegato 2 al c.g.c. Da esse si desume che la quota retributiva va computata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del 2,44% per ogni anno utile, anche in favore del personale che, a quella data, vantava un’anzianità inferiore a 15 anni.

La Corte ha quindi respinto l’appello, confermando il diritto dell’appellato alla riliquidazione della quota retributiva con l’aliquota del 2,44% annuo. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi l’appellato costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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