Rivalutazione ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 esclusa per anzianità ultraventennale al 31.12.1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 55 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ambito applicativo dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 comprende i soli trattamenti pensionistici liquidati con il sistema di calcolo c.d. misto, ovvero retributivo e contributivo. Il requisito è soggettivo e temporale: alla data del 31 dicembre 1995 il dipendente deve aver maturato un’anzianità di servizio utile ai fini contributivi non superiore a diciotto anni. Nei confronti degli ex dipendenti cessati con assegno ordinario liquidato col sistema retributivo puro, perché titolari di un servizio utile oltre quella soglia, il beneficio della rivalutazione non trova applicazione nemmeno nei limiti della percentuale del 2,44% fissata dalla giurisprudenza nomofilattica. La maggiorazione presuppone che non risulti superata la suddetta anzianità.
Il Fatto
Un ispettore superiore del Corpo Forestale dello Stato, in quiescenza dal 28 agosto 2013, ha chiesto la rideterminazione della componente retributiva del trattamento pensionistico, invocando la corretta applicazione del criterio di cui all’art. 54 del T.U. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso. Il primo giudice ha ritenuto applicabili le disposizioni previste per il personale militare, ha evocato la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e ha affermato che l’aliquota del 44% della base pensionabile operasse già dal quindicesimo anno di servizio e fino al ventesimo. Ha quindi condannato l’INPS alle spese. L’Istituto ha proposto appello, dolendosi della violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 e dell’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione dichiara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell’appellato, non costituitosi nel grado nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’ambito applicativo dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973: la norma riguarda esclusivamente i trattamenti liquidati con il sistema di calcolo misto, cioè retributivo e contributivo. Il criterio selettivo è individuato nell’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995, oltre la quale è entrata in vigore la riforma pensionistica della legge n. 335/1995. Chi a quella data aveva un servizio utile non superiore a diciotto anni rientra nell’ambito della disposizione; chi lo supera ne resta fuori.
Ne deriva che, per gli ex dipendenti transitati in quiescenza con un assegno ordinario liquidato col sistema retributivo puro, il beneficio della rivalutazione non può trovare alcuna applicazione. La Corte esclude espressamente che la maggiorazione possa essere riconosciuta nei limiti della percentuale del 2,44% indicata dalla sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite: quella pronuncia ha fissato il principio della maggiorazione a condizione che non risulti superata la soglia di anzianità.
La sentenza impugnata è quindi inficiata da un evidente errore di diritto. Dal provvedimento pensionistico versato agli atti dall’Amministrazione appellante emerge che l’anzianità di servizio posta a base di calcolo, maturata al 31 dicembre 1995 e comprensiva dell’aumento di un quinto considerato dall’ente previdenziale ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 284/1977, superava ampiamente il limite. Il primo giudice non si è avveduto di tale circostanza, pur risultante dagli atti, e ha impostato la decisione su un presupposto di diritto privo di fondamento. L’appello è pertanto accolto e la pronuncia di primo grado annullata.
Quanto alle spese, l’error iuris che inficia la sentenza gravata rende equa la compensazione, anche con riferimento al primo grado di giudizio, così decidendo sul punto di gravame dedotto dall’Istituto.
Nota della Redazione
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