Quota retributiva pensione militare e aliquota 2,44% per anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 11 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la quota retributiva spettante al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente di 2,44% annuo per ogni anno utile. Il principio, enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, supera la diversa lettura dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 che escludeva l’applicazione dell’aliquota. Sulla giurisdizione, il perimetro devoluto al giudice pensionistico comprende ogni questione su sussistenza, misura e decorrenza del trattamento, sicché l’esatta determinazione dell’aliquota rientra nel petitum sostanziale anche in assenza di specifica istanza amministrativa.
Il Fatto
Un appartenente al corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dall’1.11.2019 e con anzianità di sedici anni e due mesi al 31.12.1995, adiva la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto per ottenere la riliquidazione della pensione con l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 177/2021, dichiarava inammissibile la domanda formulata con note e respingeva per il resto il ricorso, ritenendo la norma inapplicabile perché il militare era cessato con anzianità superiore ai venti anni.
Il pensionato proponeva appello, chiedendo il riconoscimento del diritto alla liquidazione della quota retributiva con l’aliquota annua del 2,445% per ciascun anno maturato fino al 31.12.1995, oltre agli interessi e alla rivalutazione. L’INPS, costituendosi, rappresentava di avere già riliquidato il trattamento applicando l’aliquota del 2,44% e di avere corrisposto le differenze con il rateo di aprile 2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La richiesta di cessazione della materia del contendere, opposta dall’appellante, è stata respinta: la causa è stata decisa nel merito. Preliminarmente, la Sezione affronta il tema del preteso mutamento di domanda e della asserita carenza di una previa istanza amministrativa. Il Collegio rileva che, per il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte.
Ne deriva che il perimetro entro cui si esercita la giurisdizione comprende tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica idonea a incidere sul trattamento di quiescenza. La Corte richiama sul punto la Sez. III d’App. n. 376 del 2023 e la Sez. II d’App. n. 262 del 2023.
L’originaria domanda, pur imperniata sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54, comma 1, era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione. Attraverso il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, le Sezioni riunite sono giunte a individuare una aliquota applicabile per il ricalcolo, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.
Nel merito, il Collegio richiama ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile la motivazione della sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, che ha enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata con il coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile. L’appello merita pertanto accoglimento: all’appellante va riconosciuto il diritto all’applicazione di tale aliquota.
Sulle somme spettanti la Corte riconosce il diritto agli interessi legali dalla scadenza di ogni rateo e, nei limiti del maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese di difesa sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda, risolto solo con l’intervento delle Sezioni riunite. Nulla per le spese di giustizia, per la gratuità delle cause previdenziali disposta dall’art. 10 della legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
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