Quota TARSU provinciale: riversamento solo sull’incassato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 241 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), cod. giust. cont., il Comune che, per legge, riscuote la quota TARSU di spettanza provinciale è tenuto a riversare all’ente provinciale solo le somme effettivamente incassate e non l’intero importo iscritto a ruolo. La copertura integrale dei costi mediante emissione dei ruoli (art. 11, comma 5-bis, d.l. n. 195/2009) va tenuta distinta dall’obbligo di riversamento, che il comma 5-ter àncora agli incassi. È escluso il principio del non riscosso per riscosso. La controversia, di natura contabilistica, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti anche quando il creditore abbia scelto lo strumento dell’ingiunzione fiscale.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia, ha emesso un’ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. n. 639/1910 per il mancato riversamento della quota TARSU di competenza provinciale del triennio 2010/2012, oltre interessi, per un importo che il Comune ha quantificato in circa tre milioni e ottocentomila euro. Il Comune ha contestato l’addebito sostenendo che la quota provinciale va calcolata sugli incassi e non sui costi definitivi, e che per il 2012 difetterebbe la legittimazione passiva, essendo la riscossione affidata al concessionario.

Adito in opposizione il Tribunale di Napoli, il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti con sentenza n. 3838/2023. Il Comune ha quindi riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania con le forme previste dall’art. 172, lett. d), cod. giust. cont.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. La cognizione del rapporto rientra nel perimetro della Corte dei conti, trattandosi della gestione di denaro pubblico da parte di un agente contabile incaricato ex lege di calcolare, accertare, riscuotere e trasferire somme di spettanza di altro ente. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è confermato: la giurisdizione si determina in base alla natura del rapporto da cui nasce il credito, restando ininfluente lo strumento di tutela prescelto.

Sul piano processuale, la Corte riconosce l’ammissibilità dell’opposizione: la categoria atipica e residuale dei giudizi ex art. 172, lett. d), cod. giust. cont. può essere attivata da soggetti pubblici e privati per controversie che, pur attenendo alla contabilità pubblica, non trovano fondamento nel giudizio di conto né in quello di responsabilità. La fattispecie esula da entrambi i paradigmi, mancando una pretesa risarcitoria e una finalità di mero accertamento del conto. Nel merito, si distingue nettamente la copertura previsionale dei costi, garantita dall’emissione dei ruoli con la duplice causale, dall’obbligo di riversamento, che il comma 5-ter ancora all’incasso effettivo.

La Corte esclude che il rischio del mancato incasso possa gravare sul solo Comune. L’ordinamento non contempla più il principio del non riscosso per riscosso: gli importi incassati per la quota provinciale sono stati interamente riversati. Per il 2010, il maggior costo unitario approvato in ritardo non poteva applicarsi all’anno di riferimento, essendo la delibera intervenuta dopo il termine, con effetto solo dall’anno successivo, e risulta assorbito dall’aumento del 2011.

Per il 2011, invece, la delibera provinciale è intervenuta entro il termine di approvazione del bilancio, sicché il ruolo avrebbe dovuto recepire il nuovo costo: il Comune è tenuto al riversamento dell’ulteriore importo, applicando la percentuale di riscossione. Per il 2012, applicando la medesima percentuale al ruolo corretto, si determina il risiduo dovuto, a nulla rilevando l’affidamento a Equitalia. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con annullamento dell’ingiunzione e riconoscimento del credito provinciale nel minor importo accertato, oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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