Dipendenza da causa di servizio accertabile autonomamente dalla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 247 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità è atto direttamente lesivo e autonomamente impugnabile davanti alla Corte dei conti, indipendentemente dal risvolto relativo all’equo indennizzo. Rientra nella giurisdizione contabile non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell’infermità da ragioni di servizio finalizzata al futuro riconoscimento della pensione privilegiata, senza che rilevi la permanenza in servizio attivo. Ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 29.10.2001 n. 461, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche in caso di successiva richiesta di equo indennizzo o di trattamento pensionistico di privilegio.

Il Fatto

Una dipendente con qualifica di ispettore della Polizia di Stato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità del rachide e dello stomaco, avanzando istanze nel 2010 e nel 2012. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio non ha riconosciuto le patologie come dipendenti da ragioni di servizio e il Ministero dell’Interno, recependo quel parere, ha emanato un decreto di rigetto, respingendo contestualmente la domanda di equo indennizzo.

La parte ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente trattamento pensionistico ordinario privilegiato, con richiesta di interessi e rivalutazione e, in via subordinata, di consulenza tecnica d’ufficio. L’Inps ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, invocando in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Inps e la respinge. L’Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale della parte ricorrente, essendo il soggetto preposto all’erogazione del trattamento pensionistico.

Nel merito, il Giudice chiarisce l’oggetto del giudizio: la ricorrente non contesta il rigetto della domanda di equo indennizzo, ma mira a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5467 del 2009, n. 4325 del 2014 e n. 1306 del 2017, la Corte ribadisce che il carattere esclusivo della propria giurisdizione in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato comprende anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell’infermità da ragioni di servizio, al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata. Irrilevante è la permanenza o meno del servizio attivo.

La Corte osserva che, in caso contrario, al personale sarebbe negata la tutela giurisdizionale di un presupposto necessario per far valere, in un momento successivo, il diritto alla pensione privilegiata. L’atto di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è dunque atto a contenuto provvedimentale, direttamente lesivo e autonomamente impugnabile, indipendentemente dal profilo dell’equo indennizzo.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, che, sotto la rubrica “Unicità di accertamento”, stabilisce che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Da qui l’autonoma lesività del diniego e la duplice funzione del riconoscimento.

Ravvisata la natura squisitamente medico-legale della controversia, la Corte sospende ogni pronuncia e dispone l’acquisizione di un motivato parere, incaricando l’unità operativa di medicina valutativa legale e assicurativa dell’Asl Salerno. Assegna i termini per la relazione, le controdeduzioni e il deposito dell’elaborato, fissa la prosecuzione del giudizio e riserva le spese al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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