Controllo sulle spese elettorali: rendiconti regolari ma termine ordinatorio (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 68 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo di legittimità sui rendiconti delle spese elettorali comunali, il termine di deposito ricavabile dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96/2012, ha natura ordinatoria. Il deposito tardivo del consuntivo non integra, di per sé, la violazione sanzionata dall’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, che presuppone il mancato deposito e non il mero ritardo. Il Collegio verifica caso per caso se ricorra l’omissione dell’obbligo ovvero un ritardo sanabile fino alla conclusione delle verifiche. Il controllo non si esaurisce nelle spese, ma si estende alle fonti di finanziamento, in coerenza con la ratio di trasparenza della gestione contabile delle campagne elettorali.

Il Fatto

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i rendiconti delle spese per la campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio e dell’11 e 12 giugno 2023 nel Comune di Siracusa, per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale.

Alla competizione hanno preso parte venticinque liste. Per il Comune, con 102.122 elettori, il limite di spesa per ciascuna lista era fissato in euro 102.122,00. Il Consiglio comunale si è insediato il 27 luglio 2023 e il termine per il deposito dei rendiconti scadeva il 10 settembre 2023. La quasi totalità delle formazioni ha depositato oltre tale termine. Una sola lista ha indicato una spesa forfettaria, dichiarata per errore come effettivamente sostenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 estende alle elezioni amministrative il modello della legge n. 515/1993, già costruito per le elezioni politiche sul presupposto del finanziamento pubblico. L’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito con legge n. 116/2014, ha poi innalzato la soglia demografica del controllo, riferendolo ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La soppressione del contributo pubblico diretto, operata dal D.L. n. 149/2013, non fa venir meno l’attualità del controllo. Il Collegio individua una diversa e autonoma ratio: garantire la trasparenza della gestione contabile delle competizioni elettorali, esigenza che assume rilievo ancora maggiore in un regime di prevalenza degli apporti privati.

Sul piano istruttorio, il Collegio qualifica come ordinatorio il termine di deposito ricavabile dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e dall’art. 13, comma 6, lett. c). Il ritardo è pertanto sanabile fino alla conclusione delle verifiche, e non integra l’illecito sanzionato dall’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, che presuppone il mancato deposito. Nel caso esaminato il Collegio non ha verificato alcuna omissione, limitandosi a constatare i ritardi.

Il controllo include anche l’attivo del rendiconto. L’art. 12 della legge n. 515/1993 richiede un consuntivo relativo alle spese e alle relative fonti di finanziamento; l’art. 15, comma 15, sanziona la mancata indicazione delle fonti; la ratio legis impone di individuare la copertura delle spese. Su questa base il Collegio ha esaminato le contribuzioni private, verificandone la trasparenza e, per gli apporti societari, il requisito della delibera autorizzativa e dell’iscrizione in bilancio.

Nel merito, i rendiconti sono risultati sostanzialmente regolari. Tre liste non hanno superato i limiti e hanno documentato entrate e spese; una ha indicato una posta forfettaria mai sostenuta, poi rettificata dal Collegio con esclusione della sola voce non effettiva. Le irregolarità residue sono state ritenute prive di gravità offensiva, non suscettibili né di segnalazione ad altri organi né delle sanzioni dell’art. 15 della legge n. 515/1993. Il Collegio auspica un aggiornamento normativo, anche mediante canali informativi con la Commissione di garanzia dei rendiconti dei partiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *