Annullamento derivato della cartella per quote latte già caducate in via presupposta (TAR Lombardia n. 859 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti di accertamento del prelievo supplementare sul latte, fondato sul contrasto con il diritto eurounitario, determina l’invalidità derivata della cartella di pagamento e dell’intimazione che ne costituiscono conseguenza. L’effetto caducante opera quando tra atto presupposto e atto consequenziale sussiste un rapporto di presupposizione immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni di interesse. Il credito di AGEA per prelievo supplementare è soggetto a prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., trattandosi di misura di politica economica e non di sanzione amministrativa. La pendenza del giudizio amministrativo interrompe e sospende la prescrizione sino alla definizione, decorrendo dopo il giudicato il termine dell’art. 2953 cod. civ.
Il Fatto
Un produttore di latte vaccino, assoggettato al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento emessa da AGEA e notificata nel marzo 2015, con cui gli è stato richiesto il pagamento del prelievo supplementare, degli interessi e degli oneri di riscossione per le annate lattiere 1995/1996, 1996/1997 e 2000/2001.
Con motivi aggiunti ha poi impugnato l’intimazione di pagamento notificata nel maggio 2025, relativa alla medesima cartella. L’Agenzia si è costituita contestando le censure. Nelle more del giudizio sono intervenuti annullamenti giurisdizionali degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto in via assorbente per l’illegittimità derivata degli atti impugnati. Nelle more del giudizio sono intervenuti annullamenti degli atti presupposti: la sentenza del TAR Lazio n. 1457 del 25 gennaio 2024 ha annullato il prelievo relativo all’annata 2000/2001 per contrasto con il diritto eurounitario; la sentenza n. 1889 del 31 gennaio 2024 ha annullato le comunicazioni di rettifica del prelievo per i periodi dal 1995/1996 al 2000/2001.
Da tali pronunzie deriva la caducazione degli atti di riscossione consequenziali. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 6695 del 2024, il Collegio ricorda che l’invalidità caducante travolge gli atti successivi quando il provvedimento annullato ne costituisce il presupposto unico e imprescindibile, e tra i due atti vi sia rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni di interessi.
Nel caso concreto erano stati tempestivamente impugnati sia l’atto a valle, sia gli atti di prelievo che ne costituivano l’unico presupposto. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo e l’annullamento di cartella e intimazione, fermo il riesercizio del potere da parte di AGEA nell’attività di rideterminazione.
Il Collegio esclude la prescrizione. Il credito di AGEA è soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ., non essendo il prelievo una sanzione: non trovano applicazione l’art. 28 della legge n. 689/1981 né l’art. 2948, n. 4), cod. civ., sussistendo per ogni annata una autonoma obbligazione. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2086 del 2025, si afferma che la pendenza del giudizio impugnatorio interrompe e sospende permanentemente la prescrizione sino alla definizione. Poiché il giudizio sugli atti presupposti è stato azionato nel 2002 e la sentenza è del 2024, il termine ex art. 2943 cod. civ. è stato interrotto e ricomincia a decorrere dal giudicato, con successiva applicazione dell’art. 2953 cod. civ.
Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità del contenzioso e dell’intervenuto annullamento degli atti presupposti.
Nota della Redazione
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