Clausole escludenti del bando: onere di immediata impugnazione (TAR Sardegna n. 949 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di concorso che prescrivono requisiti di ammissione, la cui carenza determina ex se l’effetto escludente, sono immediatamente lesive e devono essere impugnate entro il termine di decadenza dalla pubblicazione, senza attendere il successivo provvedimento di esclusione. Tale atto, infatti, costituisce il portato applicativo interamente vincolato della clausola ed ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva di una lesione già prodotta. L’onere di immediata impugnazione sussiste a prescindere dall’effettiva ammissione del candidato alle prove e dalla successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Un candidato partecipava a una procedura concorsuale per la stabilizzazione di personale, dichiarando nella domanda la pendenza di un procedimento penale a proprio carico. L’Amministrazione, applicando la clausola del bando che escludeva i candidati con procedimenti penali pendenti per determinati reati, lo escludeva dalla selezione, disponendone la decadenza dalla graduatoria e l’annullamento del contratto di lavoro. Il ricorrente impugnava gli atti di esclusione, contestando la natura non immediatamente lesiva della clausola, che a suo dire avrebbe riservato all’Amministrazione una valutazione discrezionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, ritenendo che la clausola del bando relativa ai requisiti di ammissione avesse natura vincolante e quindi immediatamente lesiva. La disposizione, richiedendo a pena di esclusione l’assenza di procedimenti penali pendenti, non lasciava alcun margine di valutazione discrezionale all’Amministrazione, configurando un effetto espulsivo automatico. Il Collegio ha richiamato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui le clausole che prescrivono requisiti di partecipazione, la cui carenza determina l’esclusione, ledono immediatamente la sfera giuridica del candidato.
La Corte ha precisato che la successiva ammissione del ricorrente alle prove e la sua stabilizzazione non rilevano ai fini della verifica dell’immediata lesività, poiché occorre accertare la portata astratta della clausola e i suoi effetti. È stata altresì ritenuta irrilevante la circostanza che il GUP avesse pronunciato una sentenza di non luogo a procedere, in quanto il procedimento penale era stato appellato e, al momento della domanda di partecipazione, risultava ancora pendente, come dichiarato dallo stesso candidato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per mancata impugnazione immediata della clausola escludente, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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