Quote latte, autotutela doverosa solo in presenza di giudicato di annullamento (TAR Lombardia n. 185 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino, l’obbligo dell’amministrazione di rideterminare il debito del produttore in conformità al diritto dell’Unione presuppone che l’atto impositivo presupposto sia stato caducato da un giudicato di annullamento. In tal caso la caducazione travolge l’intera serie procedimentale e l’autotutela è doverosa. Quando invece il provvedimento impositivo è divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione o per giudicato sfavorevole al produttore, il riesame richiesto sulla base di sopravvenute pronunce della Corte di giustizia costituisce mera facoltà dell’amministrazione, non un obbligo. Il consolidamento dell’atto non esclude il potere di autotutela, ma lo rimette alla valutazione discrezionale dell’organismo pagatore, anche in vista delle eventuali implicazioni risarcitorie.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote fino alla campagna 2014/2015, ha presentato istanza di autotutela ad AGEA per ottenere il ricalcolo del prelievo supplementare relativo a più annate lattiere. In data 31 dicembre 2019 l’istanza riguardava le campagne dal 1995/1996 al 2003/2004; con successiva comunicazione del 9 dicembre 2021, resa ai sensi dell’art. 1, comma 537, legge n. 228/2012, era chiesta la sospensione della riscossione per le annate 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, in applicazione delle statuizioni della Corte di giustizia.
Con provvedimento prot. n. 0049764 del 27 giugno 2022 AGEA ha confermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo, escludendo la maturazione di alcun termine prescrizionale e rilevando che le sentenze europee invocate non riguardavano il debitore. La ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo di provvedere e il risarcimento del danno. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalle premesse generali sul contrasto tra la disciplina nazionale delle quote latte e il diritto dell’Unione, accertato progressivamente dalla Corte di giustizia. La pronuncia C-348/18 ha dichiarato incompatibile la compensazione nazionale vigente fino alla campagna 2002/2003; la pronuncia C-46/18 ha riguardato il meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso introdotto dal d.l. n. 49/2003. Il contrasto è stato poi confermato dalla pronuncia C-377/19 per le campagne dal 2004/2005 al 2006/2007. Da ciò deriva l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme interne incompatibili, con effetto conformativo che vincola le autorità amministrative a ricalcolare i debiti dei produttori.
Tale obbligo incontra però il limite delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato. Il diritto dell’Unione non impone di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, fermo restando il diritto dei privati al risarcimento per le violazioni imputabili agli organi giurisdizionali di ultimo grado. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità e non come nullità, con la conseguenza che può essere fatto valere solo finché non sia coperto da giudicato.
Su queste basi la decisione opera una distinzione tra le annate. Per le campagne 2003/2004 e 2007/2008 sono intervenuti giudicati di annullamento dell’atto di imputazione del prelievo, con conseguente necessità per AGEA di procedere alla rideterminazione dei meccanismi di compensazione e di calcolo; tale obbligo comporta la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale. Nelle more del giudizio, per la campagna 2007/2008 è sopravvenuta la sentenza del TAR Lazio n. 18720 dell’11 dicembre 2023, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1672 del 26 febbraio 2025.
Per le annate 2005/2006 e 2006/2007, invece, i provvedimenti impositivi sono connotati dal carattere dell’inoppugnabilità, essendo definiti rispettivamente dal decreto di perenzione n. 6664 del 9 novembre 2016 e dalla sentenza del TAR Lazio n. 3868 del 9 marzo 2015, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3796 del 5 giugno 2019. In tal caso il riesame si atteggia come mera facoltà dell’amministrazione. Il produttore può sollecitare il riesame dopo aver conosciuto la pronuncia europea, ma il diniego espresso da AGEA resiste alle censure e non consente di rimettere in discussione nel merito il prelievo ormai inoppugnabile. Analoga conclusione vale per le annate 1995/1996-2002/2003, stante la mancata prova dell’impugnazione degli atti presupposti. Il ricorso è quindi accolto per le annate 2003/2004 e 2007/2008 e respinto nel resto, con compensate le spese.
Nota della Redazione
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