Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1400 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge n. 89/2001, liquida l’equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata; notificato e non opposto, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dall’invio della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione e fissa un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, senza compenso specifico per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto n. 462/2020, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate. Il decreto veniva ritualmente notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione e non proponeva opposizione: il titolo diveniva così definitivo.
Il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio senza dare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero della Giustizia e non è stato opposto. Sussiste quindi il presupposto per il rimedio dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il TAR verifica poi la sussistenza delle condizioni di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. Il ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
Anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, è decorso senza che sia stato eseguito il pagamento. Nel merito il Collegio sancisce quindi l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per l’adempimento il TAR fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente che sarà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Nessun compenso specifico è dovuto al commissario, in forza del principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
All’accoglimento segue la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi oltre accessori, e al rimborso delle spese sostenute successivamente al decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, in particolare quelle per le copie esecutive e la certificazione di passaggio in giudicato, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.