Quote latte: compensazione nazionale solo proporzionale, illegittime le categorie prioritarie (Cons. Stato n. 10143 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte deve essere effettuata tra tutti i produttori che hanno contribuito al superamento del quantitativo globale garantito in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascuno di essi. L’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3950/92, come modificato dal Reg. CE n. 1256/1999, stabilisce l’unico criterio di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, senza rinviare alla competenza degli Stati membri per criteri propri. Sono pertanto illegittime, per contrasto con il diritto dell’Unione, le norme interne che riservano la compensazione a categorie prioritarie di produttori, azzerandone il prelievo e addossando l’intero onere sugli altri. Il giudice nazionale deve dare ingresso alla censura e annullare i provvedimenti di imputazione adottati sul presupposto di tale meccanismo.
Il Fatto
Numerosi produttori lattieri impugnavano davanti al TAR Veneto le comunicazioni con cui AGEA aveva definito la compensazione nazionale e imputato il prelievo supplementare per la campagna 2002/2003. Con distinti ricorsi e motivi aggiunti deducevano tredici censure, tra cui l’illegittimità comunitaria della compensazione per categorie prioritarie e l’inaffidabilità dei dati posti a base dell’assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali.
Il TAR, con sentenza non definitiva n. 2965/2010, respingeva i motivi del primo e del terzo gruppo e sospendeva il giudizio sui motivi relativi al Q.R.I., in attesa della decisione del TAR Lazio. Esaurita la causa pregiudiziale, con sentenza definitiva n. 1208/2022 rigettava anche i motivi residui. I produttori proponevano appello avverso entrambe le pronunce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di AGEA, ritenendo ammissibile il ricorso collettivo per identità di situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto di interessi, secondo il principio di Cons. Stato n. 5378/2024. Supera poi la tesi dell’inammissibilità dell’appello per mancata specifica censura delle statuizioni e quella dell’assenza di interesse al ricalcolo, escludendo ogni inversione dell’onere della prova.
Nel merito, la Corte accoglie il primo e il decimo motivo. Richiamata la sentenza della CGUE del 27 giugno 2019, causa C-348/18, rileva che l’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. n. 3950/92 impone la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati esclusivamente in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento e non menziona alcun altro criterio né rinvia agli Stati membri. Le censure contro il meccanismo delle categorie prioritarie risultano quindi fondate e comportano l’annullamento dei provvedimenti di compensazione, con obbligo per AGEA di rideterminare la compensazione in conformità alla pronuncia unionale. Il Collegio non assorbe le ulteriori doglianze, per orientare il successivo esercizio del potere.
Respinge invece il secondo motivo, ripropositivo del primo del ricorso introduttivo. L’omessa comunicazione dei dati nazionali della compensazione non lede la posizione del singolo, interessato ai soli dati propri. Le garanzie partecipative non possono ridursi a mero rituale formalistico: il privato deve allegare gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero inciso sul provvedimento finale, evenienza non dedotta. Il quarto motivo — compensazione effettuata senza preventiva verifica dei dati e senza integrale utilizzo del monte quote — è infondato, posto che la normativa fissava termini inderogabili per la compensazione sulla base dei modelli L.1, con possibilità di rettifiche successive.
Quanto alla sentenza definitiva, la Corte ritiene inammissibili le censure sull’assegnazione del Q.R.I., perché non colgono la ratio della decisione: il TAR aveva opposto il giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Lazio, non un richiamo di merito. La successiva giurisprudenza unionale, da Kuhne & Heitz a Randstad e Hoffmann-La Roche, non consente di rimettere in discussione rapporti esauriti, in ossequio alla certezza del diritto. Nel merito, la determinazione non è retroattiva in senso vietato e le indagini governative non assolvono l’onere probatorio del singolo produttore.
Nota della Redazione
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