Il ricorso avverso il silenzio è prematuro se proposto prima della scadenza del termine per provvedere (TAR Basilicata n. 540 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione è improcedibile o infondata se proposta prima della scadenza del termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento, non potendo configurarsi un’inerzia giuridicamente apprezzabile. In materia di valutazione di impatto ambientale, per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, il termine per provvedere decorre dalla seconda fase di consultazione del pubblico e si compone dei termini previsti dagli artt. 24 e 25 del medesimo decreto. Il diritto al rimborso della metà degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sorge solo in caso di effettiva violazione dei termini di conclusione del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico, aveva presentato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, la società ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna al rimborso di parte degli oneri istruttori. Il ricorso è stato notificato il 18 luglio 2025, mentre l’Amministrazione si è costituita in giudizio con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato il progetto nell’ambito dei progetti PNRR, per i quali la scansione procedimentale è disciplinata dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. Ha quindi ricostruito i termini del procedimento, che ammontano a complessivi centosettantacinque giorni dalla seconda fase di consultazione del pubblico, comprensivi dei termini per la presentazione di osservazioni, controdeduzioni e per l’adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie, il termine per provvedere decorreva dal 25 febbraio 2025 e risultava spirato solo in data 20 agosto 2025. Il ricorso era stato invece proposto il 18 luglio 2025, quindi prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere insussistente, alla data di promovimento della lite, un’inerzia dell’Amministrazione giuridicamente apprezzabile.
Quanto alla domanda di rimborso della metà degli oneri istruttori, il Tribunale ha osservato che il relativo diritto, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, è collegato alla violazione dei termini di conclusione del procedimento. Poiché nel caso di specie tale violazione non si era ancora verificata, la domanda è stata conseguentemente respinta.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della questione e dell’attività difensiva di parte resistente.
Nota della Redazione
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