Revisione prezzi e indice ARERA non integrabile in bonam partem (Cons. Stato n. 10142 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, ha natura di norma imperativa e impone all’amministrazione soltanto di inserire nel contratto una clausola di revisione prezzi, senza predeterminarne il contenuto applicativo. È pertanto legittima la clausola che parametra la revisione della componente energetica ai prezzi unitari del gas pubblicati trimestralmente da ARERA per il mercato tutelato, non potendo il giudice reinterpretarla in bonam partem per imporre un’istruttoria diretta a preservare l’equilibrio economico. Una simile esegesi integrativa introduce un effetto di sostanziale rinegoziazione del regolamento contrattuale, in contrasto con il tenore letterale della clausola e con l’autonomia negoziale. Il rimedio manutentivo presuppone la concreta e dimostrata alterazione dell’alea originariamente pattuita.

Il Fatto

Consip indice una gara a procedura aperta per un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia destinato agli immobili sanitari, suddivisa in lotti geografici. La società appellata risulta aggiudicataria di un lotto e stipula con Consip la relativa Convenzione.

L’art. 8.8.1 del Capitolato Tecnico disciplina la revisione dei prezzi unitari della componente energetica ancorandola a un indice calcolato sui prezzi unitari del gas naturale definiti dall’Autorità di settore. Impugnate le revisioni relative a due trimestri del 2022, il TAR Lazio accoglie la domanda di annullamento per violazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e difetto di istruttoria, dichiarando inammissibile la domanda di accertamento. Consip propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, incentrati sull’idoneità dell’indice ARERA a intercettare l’andamento del mercato, sulla vincolatività della clausola accettata dalle parti e sull’erroneità dell’interpretazione integrativa operata dal primo Giudice.

La premessa è la natura imperativa dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. La norma impone all’amministrazione di condurre l’istruttoria per la revisione, ma non predetermina il contenuto della clausola. Il Consiglio di Stato richiama le proprie sentenze n. 1013 e n. 1014 del 2025, rese su una clausola revisionale sovrapponibile per struttura e contenuto, e ne condivide gli approdi argomentativi.

Quelle pronunce chiariscono che l’esegesi correttiva del TAR attribuisce alla clausola un contenuto diverso dal suo chiaro tenore letterale. L’interpretazione in bonam partem presupporrebbe un testo di contenuto dubbio, mentre qui difetta ogni ambiguità. Il giudice di prime cure finisce così per prospettare un’interpretazione in contrasto con la volontà delle parti.

La clausola è conforme alla norma imperativa: prevede la disciplina della revisione, la periodicità, l’istruttoria e l’uso di dati ufficiali. Il Collegio aggiunge che ogni rimedio manutentivo deve confrontarsi con l’autonomia negoziale e con le pattuizioni che pongono a carico del fornitore il rischio dei corrispettivi. L’alterazione dell’equilibrio sinallagmatico andava dimostrata in concreto: nel settore energetico le oscillazioni di prezzo sono ordinarie e non basta allegare l’innalzamento dei costi.

L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con conferma della correttezza dell’operato di Consip nell’applicare la formula matematica della clausola. Le spese sono compensate per la novità della questione e le difficoltà di accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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