Quote latte: difetto di giurisdizione sul pignoramento e inoppugnabilità degli atti prodromici (TAR Lombardia n. 1141 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione sull’impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi, perché il pignoramento segna l’avvio della fase esecutiva e radica la giurisdizione del giudice dell’esecuzione. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di prelievo supplementare sul latte, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo e alla sua riscossione, che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di intimazione di pagamento, ma non si estende alla fase esecutiva. Ne consegue che gli atti prodromici al pignoramento, in quanto ad esso preordinati, restano pregiudicati dal difetto di giurisdizione. Non sussiste, inoltre, alcun obbligo della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso su un’istanza di autotutela, a fortiori quando il diniego non sia stato tempestivamente impugnato.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di eredi del titolare di una azienda agricola, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia plurimi atti di pignoramento presso terzi, gli atti di intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali presupposte, oltre ai dinieghi di autotutela opposti dall’organismo pagatore agricolo. Le somme richieste derivano dal prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino relative a diverse annate.

Con lo stesso gravame i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di autotutela e la condanna al risarcimento dei danni. L’Amministrazione, pur regolarmente intimata, non si è costituita. All’udienza di smaltimento il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., quindi ha posto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in via preliminare l’inammissibilità della domanda di annullamento degli atti di pignoramento per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il pignoramento, osserva il Tribunale, costituisce l’avvio della fase intesa all’esecuzione del pagamento e radica la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio ricostruisce l’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm.. Tale giurisdizione investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo supplementare, comprese quelle relative alla riscossione, che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di intimazione di pagamento, ma non si estende alla fase esecutiva, che ha inizio con il pignoramento. La pronuncia richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 2338 del 2016, Cons. Stato, Sez. III, n. 1318 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 10122 del 2023.

Quanto agli atti prodromici — intimazioni di pagamento e dinieghi di autotutela — il Tribunale ne afferma l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, oltre che per sopravvenuta inoppugnabilità e difetto di interesse. Essi risultano ormai inoppugnabili già al momento della notifica del ricorso, essendo scaduto il termine di decadenza per la loro impugnazione, e restano pregiudicati dal già accertato difetto di giurisdizione sull’atto di pignoramento.

Passando alla domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, il Collegio la reputa infondata. L’istanza di autotutela era rivolta a far dichiarare l’illegittimità del silenzio a fronte di dinieghi già intervenuti e divenuti inoppugnabili. In via generale non sussiste alcun obbligo di riscontro in capo alla Pubblica Amministrazione a fronte di un’istanza di autotutela, a fortiori in presenza di un diniego non tempestivamente impugnato. Diversamente, verrebbe aggirato il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 7369 del 2025.

Infine la domanda risarcitoria è dichiarata inammissibile e infondata. Il suo scrutinio segue la giurisdizione della domanda principale, già dichiarata inammissibile, e la specifica richiesta risulta formulata in modo generico e privo di riscontro. Il ricorso è quindi accolto solo quanto alla declaratoria di difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. entro novanta giorni dal passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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