La giurisdizione sull’esecuzione del contratto di appalto non segue gli accertamenti di bonifica ambientale (TAR Lombardia n. 3366 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato non solo in funzione della pronuncia richiesta ma anche della causa petendi. Nella controversia promossa dall’appaltatore contro la stazione appaltante per contestare l’addebito delle spese relative alla cessazione di un impianto di proprietà comunale, il rapporto dedotto in giudizio è quello di natura privatistica derivante dal contratto di appalto. Tale rapporto è caratterizzato dalla posizione di parità delle parti e dalla titolarità di diritti ed obblighi. La fase esecutiva del contratto è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando le somme richieste trovano titolo in obbligazioni di natura ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, se non è configurabile l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’Amministrazione. Il processo può essere riproposto al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria in house della gestione di una piattaforma ecologica di proprietà comunale, aveva ricevuto dal Comune un provvedimento che disponeva l’esecuzione in danno di attività inerenti alla cessazione dell’impianto, con richiesta di pagamento di una somma a titolo di acconto e con l’avvertenza che l’importo definitivo sarebbe stato esposto a consuntivo. Con successivi motivi aggiunti, la società impugnava le determinazioni con cui il Comune assumeva impegni di spesa per indagini ambientali e analisi suppletive, accertando a suo carico le relative somme.
La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 242, 242-bis e 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, sostenendo che gli atti impugnati non erano meri inviti ma comportavano l’esercizio di un potere che qualificava la società come soggetto responsabile dell’inquinamento. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione, trattandosi di richiesta di rimborso di somme nell’ambito di un rapporto contrattuale paritetico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il costante insegnamento del giudice di legittimità secondo cui il riparto si determina in base alla domanda e al petitum sostanziale, individuato con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico dedotto. Nel caso di specie, l’analisi ha riguardato il versante oggettivo del rapporto tra le parti: l’impianto era di proprietà comunale ed era stato messo a disposizione della società per lo svolgimento del servizio, mentre il Comune risultava titolare delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il Tribunale ha qualificato il rapporto come contratto di appalto, in cui la società svolgeva la propria attività in favore del titolare dell’impianto. Da tale qualificazione è derivata la conclusione che l’oggetto del contendere concerne esclusivamente la pretesa di rimborso di una somma che l’Amministrazione riteneva di aver speso per sopperire all’inadempimento di un’obbligazione posta a carico dell’appaltatore. Non essendo configurabile l’esercizio di poteri autoritativi in materia ambientale, la controversia attiene alla fase esecutiva del contratto ed è caratterizzata dalla posizione di parità delle parti.
In applicazione dei principi richiamati, anche con riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario come autorità munita di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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