Non ammissione alla classe successiva e discrezionalità tecnica del Consiglio di Classe (TAR Lombardia n. 1225 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica del Consiglio di Classe, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti. Restano insindacabili nel merito le valutazioni sulla capacità di apprendimento e sulle competenze acquisite dallo studente, affidate in via esclusiva al personale docente. La regola di giudizio è fissata dall’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 122/2009: l’ammissione presuppone una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, e anche una sola insufficienza è idonea a sorreggere la decisione di non ammissione. Le eventuali carenze nell’esercizio dell’attività di recupero o nella qualità dell’insegnamento non incidono sull’autonomia del giudizio di ammissione, che va compiuto sulla base della preparazione comunque raggiunta dall’alunno.

Il Fatto

I genitori di uno studente che ha frequentato la classe presso un istituto scolastico nel corso dell’anno 2023/2024 hanno impugnato la mancata ammissione del figlio alla classe successiva e gli atti presupposti, tra cui il documento di valutazione, le valutazioni delle prove scritte e orali e i verbali del Consiglio di Classe.

Secondo i ricorrenti, dopo un primo quadrimestre di rendimento sostanzialmente soddisfacente, il secondo periodo dell’anno sarebbe stato segnato da disagio psicologico e disaffezione verso lo studio, concentrati nelle materie di Lingua e Letteratura Italiana e Storia. La causa sarebbe stata ricondotta ai comportamenti tenuti dall’insegnante di tali materie, descritti come vessatori. Da qui la tesi dell’illegittimità del giudizio negativo, in quanto fondato su un rendimento condizionato da condotte della docente note all’istituto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla constatazione del rendimento effettivo dello studente: il giudizio di non ammissione, adottato con deliberazione unanime del Consiglio di Classe, si fonda su tre insufficienze, di cui due gravi (4 in Lingua e Letteratura Italiana, 3 in Storia, 5 in Scienze Integrate – Chimica). Il verbale impugnato motiva l’esito negativo con la mancanza di impegno, la presenza di gravi lacune di base e l’assenza di un adeguato metodo di studio.

Il Collegio sottolinea che lo scarso rendimento si è manifestato anche in materie diverse da quelle insegnate dalla docente contestata e non soltanto nella seconda parte dell’anno. Dal registro elettronico e dalle comunicazioni scuola-famiglia emergono voti insufficienti in più discipline, note disciplinari, richiami e annotazioni sul comportamento, con un quadro di impegno discontinuo confermato da più insegnanti.

Quanto ai comportamenti della docente di Lingua e Letteratura Italiana e Storia, il Tribunale rileva che risultano due richieste di archiviazione in sede penale e che, sul piano amministrativo, non vi è prova che l’impegno discontinuo e lo scarso rendimento dell’alunno siano conseguenza diretta di quelle condotte, peraltro rivolte all’intera classe. Le segnalazioni sono intervenute dopo la fine dell’anno scolastico, cosicché appare verosimile che la scuola non ne abbia avuto conoscenza durante lo svolgimento delle lezioni.

Il nucleo del ragionamento è il limite del sindacato giurisdizionale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che il giudizio di scrutinio finale si basa sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione e della maturazione incompleta. La decisione è adottata in forza di un giudizio qualitativo di valore non replicabile in sede giudiziaria, con l’eccezione dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste. È inoltre irrilevante la media complessiva dei voti quando sussistano valutazioni negative in materie qualificanti.

Da ciò discende il rigetto delle censure: il giudizio di non ammissione non presenta profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. Il Collegio precisa che, se i comportamenti della docente fossero provati, meriterebbero sanzione disciplinare, poiché i rimproveri devono avere finalità educative e non possono umiliare gli studenti. Tuttavia, anche l’eventuale sanzione non muterebbe l’esito del giudizio, fondato su presupposti oggettivi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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