Quote latte: illegittimità caducante degli atti presupposti annullati (TAR Lombardia n. 303 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento giurisdizionale degli atti di comunicazione del prelievo suppletivo, intervenuto in corso di causa e divenuto definitivo, determina l’illegittimità caducante degli atti di riscossione a valle che su di essi si fondano, con conseguente annullamento parziale dell’intimazione di pagamento limitatamente alle annate incise dai giudicati favorevoli. La riconosciuta illegittimità solo parziale dell’intimazione non comporta l’annullamento integrale dell’atto, che conserva efficacia per le partite di ruolo autonome non toccate dai giudicati, per le quali il credito resta esigibile. Il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea integra un vizio di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, con conseguente onere di impugnazione nel termine di decadenza: decorso tale termine, il provvedimento diviene inoppugnabile e non può essere rimesso in discussione invocando le sopravvenute sentenze della Corte di giustizia. I termini di decadenza dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973 non si applicano al credito per il prelievo suppletivo, di natura non tributaria.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui l’agente della riscossione l’ha invitata a versare una somma superiore ai due milioni di euro, riferita a una cartella esattoriale notificata nel 2018, a titolo di prelievo suppletivo per diverse annate lattiero-casearie. Con il medesimo ricorso ha impugnato gli atti presupposti: l’iscrizione a ruolo, la cartella e l’intimazione di pagamento.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata degli atti di riscossione, l’avvenuto annullamento in sede giurisdizionale della comunicazione di prelievo per talune annate, il contrasto della disciplina nazionale con il diritto euro-unitario, l’intervenuta decadenza e prescrizione, la duplicazione dei ruoli e ulteriori vizi formali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue le annate in ragione degli esiti dei giudicati formatisi sugli atti presupposti. Per le annate oggetto di pronunce favorevoli alla ricorrente — il cui annullamento delle comunicazioni di prelievo è passato in giudicato — il ricorso è accolto, con annullamento parziale dell’atto impugnato. Il Tribunale applica il principio dell’illegittimità caducante, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui, una volta annullati gli atti di prelievo che costituivano unico presupposto degli atti a valle, gli agenti della riscossione non potevano emettere le intimazioni per quelle annualità.
Per le annate residue, invece, l’Amministrazione ha documentato giudicati sfavorevoli alla ricorrente, tra cui il rigetto in primo grado non appellato e una declaratoria di perenzione non opposta. Il Collegio non condivide la tesi secondo cui l’illegittimità parziale della cartella estenderebbe i propri effetti alle annate non incise, essendo l’iscrizione a ruolo composta da partite autonome. Richiamando l’orientamento del giudice d’appello e della giurisprudenza tributaria, il Tribunale afferma che l’annullamento parziale va ricondotto alla misura corretta, restando esigibile la parte che trova ancora titolo negli atti presupposti.
Quanto al dedotto contrasto con il diritto dell’Unione, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata: la violazione del diritto europeo integra annullabilità e non nullità, poiché tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies legge n. 241/1990 non rientra il contrasto con le fonti europee. Ne deriva l’onere di impugnazione nel termine di decadenza e l’inoppugnabilità dell’atto non tempestivamente gravato, non superabile invocando le sopravvenute sentenze della Corte di giustizia in materia di riassegnazione e rimborsi.
Il Tribunale esamina poi le censure sulla decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ritenuta inapplicabile perché il credito non ha natura tributaria; sulla pretesa duplicazione del ruolo ex art. 8-ter legge n. 33/2009; sulla carenza di motivazione degli interessi; sul difetto di sottoscrizione e sull’esigibilità dei debiti, tutte respinte. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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