L’ottemperanza per la Carta del docente non include le spese di lite e gli interessi (TAR Lombardia n. 3444 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, riguardante il beneficio della Carta elettronica del docente, non può estendersi alle spese di lite liquidate nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, qualora per esse non sia stata esperita la relativa azione. L’importo riconosciuto dal giudice ordinario non può essere maggiorato di interessi, in quanto l’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 indica il beneficio al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni. Accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, il giudice assegna un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica del docente, per un importo annuo di euro 500,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei difensori. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato tramite l’adozione dei consequenziali provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. La costituzione in giudizio del Ministero non aveva infatti fornito alcuna deduzione né indicazione sull’andamento della procedura, rendendo il credito non contestato nell’an e nel quantum.
Il Collegio ha quindi accertato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il giudice ha delimitato l’oggetto del giudizio di ottemperanza, escludendo le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, in quanto, essendo state distratte in favore dei difensori, non era stata esperita per esse la relativa azione. Ha inoltre escluso la spettanza degli interessi sulla somma, richiamando l’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, che qualifica l’importo al valore nominale senza prevedere maggiorazioni, conformemente al precedente del TAR Lombardia n. 1768/2025.
Le spese del giudizio di ottemperanza hanno seguito la soccombenza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, sulla scorta dei precedenti del Cons. Stato nn. 3897/2025, 4431/2025, 7269/2025 e 7316/2025.
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Nota della Redazione
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