Carta docente, termine dilatorio e astreinte escluse per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 941 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che impone all’amministrazione il pagamento di un credito retributivo, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, decorre dalla notificazione del titolo e la sua inutile scadenza legittima la declaratoria di inottemperanza. Il giudice amministrativo ordina pertanto il pagamento entro un nuovo termine e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto con riguardo alle condizioni del debitore pubblico, all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive e alla esiguità del debito.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano, con sentenza n. 1332/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato al Ministero, che non ha però effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il titolo è assistito dal giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dalla disciplina richiamata. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della parte hanno confermato l’assenza di qualsiasi versamento, anche parziale.
L’amministrazione resistente si è costituita con memoria di stile, senza formulare deduzioni sul punto né indicare lo stato della procedura. Il credito non risulta pertanto contestato né nell’an né nel quantum.
Ne è derivata la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione al Ministero del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio ha ricordato che la disposizione esclude le astreinte quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, avuto riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto prevalenti le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, unitamente alla esiguità del debito, tale da rendere eccessivamente afflittiva la penalità invocata. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.