Nomina commissario ad acta per inerzia su carta docente (TAR Lazio n. 7676 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato, che abbia accertato il diritto del docente all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, integra gli estremi della inottemperanza. L’obbligo di conformarsi al giudicato non ammette deroghe per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà economico-finanziarie, residuando in capo all’Amministrazione una limitata discrezionalità solo sul quomodo dell’adempimento. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la violazione, ordina l’esecuzione e, nell’ipotesi di perdurante inerzia, nomina sin da ora un commissario ad acta che vi provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza una sentenza che dichiarava il suo diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notifica, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha innanzitutto verificato la propria competenza territoriale, sussistente ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., e ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’Amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarvisi invocando difficoltà economiche o finanziarie, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo.
Nel caso di specie, il Ministero, costituitosi con formula di stile, non aveva fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata, né aveva eccepito l’avvenuto adempimento. Tale comportamento è stato ritenuto idoneo a integrare gli estremi della inottemperanza, con conseguente accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre disposto, sin da ora, la nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, che avrebbe provveduto in sostituzione in caso di ulteriore inerzia. È stata invece respinta la domanda di condanna alle astraintes di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ricorrendone allo stato i presupposti.
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Nota della Redazione
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