Quote obiettivo e liste di attesa: legittimo il meccanismo incentivante del budget (TAR Lombardia n. 2764 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La subordinazione di una quota del budget individuale riconosciuto alla struttura sanitaria accreditata al raggiungimento di obiettivi di recupero delle liste di attesa costituisce un meccanismo incentivante legittimo, strumentale al miglioramento dell’offerta sanitaria e funzionale alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., sempre che non imponga sacrifici sproporzionati agli operatori convenzionati. È legittima la scelta del legislatore regionale di assumere il 2019, e non il 2022, quale anno di riferimento per il calcolo dei volumi aggiuntivi, trattandosi di criterio non irragionevole in quanto valorizza la capacità produttiva già collaudata della struttura. La decurtazione per mancato raggiungimento dell’obiettivo va applicata sulla produzione contrattualizzata e non su quella lorda, poiché diversamente gli effetti verrebbero neutralizzati dalla iperproduzione. Le indicazioni contenute in una circolare regionale disallineate rispetto alla fonte deliberativa non generano alcun affidamento incolpevole in capo agli erogatori.
Il Fatto
Una struttura ospedaliera privata accreditata con il servizio sanitario regionale ha impugnato la delibera di Giunta regionale recante le regole di sistema per il 2023, nella parte in cui ancora il budget sanitario al valore del finanziato 2019 e introduce tetti di sistema aggiuntivi per le prestazioni destinate ai pazienti residenti in altre regioni. Con plurimi motivi aggiunti ha poi esteso l’impugnazione agli atti applicativi, contestando la scelta di assumere il 2019 quale base di calcolo per i volumi aggiuntivi e il criterio di applicazione degli abbattimenti per mancato raggiungimento degli obiettivi.
La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, sostenendo che il finanziato 2019 risentisse di illegittimi tagli di spesa storicizzati. Il ricorso è così giunto davanti al giudice amministrativo, dopo che in corso di causa la Regione aveva rideterminato il finanziato ricovero 2019 in esecuzione di precedenti giudicati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato la sopravvenuta rideterminazione del budget: non una cessazione della materia del contendere, ma un’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, residuando profili di contenzioso sull’unitario interesse alla corretta programmazione sanitaria. Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, il giudice ha confermato la propria competenza, poiché le censure investono non il meccanismo di calcolo del finanziamento, ma i criteri autoritativi di remunerazione delle quote obiettivo.
Nel merito, sulla quota obiettivo la Sezione ha ribadito che la subordinazione di una percentuale del budget al conseguimento di determinati risultati è meccanismo incentivante legittimo, volto a correggere la lunghezza delle liste di attesa. Esso persegue finalità di interesse generale e risponde al bilanciamento tra diritto alla salute e contenimento della spesa pubblica, richiamando il principio per cui chi opera nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti del sistema.
Quanto alla scelta del parametro temporale, il Collegio ha escluso l’irragionevolezza del riferimento al 2019, poiché valorizza la capacità produttiva già testata della struttura. La circolare regionale richiamata dalla ricorrente è stata qualificata come nota interna del direttore generale, priva di idoneità a fondare un legittimo affidamento, mancando il vantaggio certo e la sua stabilità nel tempo.
Infine, sulla decurtazione da applicare alla produzione contrattualizzata anziché a quella lorda, il giudice ha confermato la legittimità del criterio: assumere la produzione lorda neutralizzerebbe gli effetti del meccanismo tramite l’iperproduzione. Né può configurarsi affidamento incolpevole, poiché l’ATS ha legittimamente operato sulla base della delibera di Giunta, organo competente ex art. 27 legge regionale Lombardia n. 33/2009, essendo le circolari vincolanti solo se legittime e disapplicabili se contra legem.
Nota della Redazione
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