Correzione errore materiale e costituzione tardiva nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 549 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto nell’epigrafe di un’ordinanza cautelare, che induce in equivoco circa l’avvenuta costituzione di una parte, è suscettibile di rettifica mediante il procedimento di correzione disciplinato dall’art. 86 cod. proc. amm.. Tale rimedio, esperibile anche in relazione ai provvedimenti cautelari, postula il requisito dell’evidenza dell’errore, che deve essere rilevabile ictu oculi, senza necessità di alcuna attività interpretativa o valutativa. La correzione, disposta con decreto collegiale, opera esclusivamente sulla materialità del testo, sostituendo la dicitura erronea con quella corretta, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione. Nessuna statuizione sulle spese consegue al procedimento correttivo, che assume natura strumentale e accessoria rispetto al provvedimento rettificato.
Il Fatto
Nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento di una delibera comunale in materia di concessione di pascoli civico-demaniali e degli atti consequenziali, la contro-interessata, già destinataria dell’ordinanza cautelare n. 151/2025, ha chiesto la correzione dell’epigrafe di tale provvedimento. L’ordinanza, infatti, recava la dicitura “non costituito in giudizio”, laddove la parte aveva invece regolarmente depositato la propria costituzione in data 14 luglio 2025. La contro-interessata ha pertanto dedotto la sussistenza di un mero errore materiale, non essendo revocabile in dubbio l’avvenuta costituzione.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rilevato come l’errore apparisse evidente e rilevabile ictu oculi, atteso che la parte risultava effettivamente costituita, con il patrocinio del proprio difensore, già dal luglio 2025. La circostanza rendeva palese la difformità tra la realtà processuale e la mera indicazione formale contenuta nell’epigrafe del provvedimento cautelare.
Il Collegio ha quindi fatto applicazione del rimedio della correzione degli errori materiali, previsto dall’art. 86 cod. proc. amm., che consente di eliminare le mere inesattezze formali che non richiedono alcuna attività interpretativa. La natura d’ufficio del potere di rilevazione, pur in presenza di una specifica istanza di parte, conferma la strumentalità del procedimento rispetto all’esigenza di conformità del provvedimento alla realtà processuale.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha disposto la sostituzione della dicitura erronea con quella indicante l’avvenuta costituzione e la rappresentanza della contro-interessata, ordinando alla Segreteria le annotazioni prescritte dall’art. 86, comma 3, cod. proc. amm.. Nessuna statuizione è stata adottata in ordine alle spese del procedimento correttivo, in coerenza con la natura accessoria e non contenziosa dello stesso.
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Nota della Redazione
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