Oscuramento delle offerte tecniche illegittimo senza motivata dichiarazione di segreto (TAR Campania n. 2410 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’oscuramento della documentazione di gara relativa all’offerta tecnica è consentito, a norma dell’art. 35, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, solo in presenza di una motivata e comprovata dichiarazione dell’operatore economico in ordine alla sussistenza di specifici segreti tecnici o commerciali. La qualifica di segreto non può estendersi a qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, essendo riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, applicabili a una serie indeterminata di appalti. Incombe sull’amministrazione aggiudicatrice un obbligo di motivazione stringente, correlato ai concreti contenuti dell’offerta. Prevale, in ogni caso, il principio dell’accesso difensivo di cui all’art. 35, comma 5, che impone di consentire l’accesso al concorrente quando la conoscenza dei dati è indispensabile per la tutela giurisdizionale dei propri interessi, previa prova del nesso di strumentalità necessaria.
Il Fatto
La ricorrente, terza classificata nella procedura aperta indetta dall’INPS per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, presentava istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo la documentazione di gara e le offerte tecniche delle prime due graduate in vista dell’impugnazione dell’aggiudicazione.
Dopo il provvedimento di aggiudicazione del 17 febbraio 2026 e un successivo sollecito, l’amministrazione ostendeva la documentazione delle prime due classificate in forma quasi integralmente oscurata, così da impedirne la consultazione. La ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento del diritto all’ostensione integrale delle offerte delle prime cinque graduate e per la condanna dell’amministrazione all’esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio. La competenza del giudice amministrativo è inderogabile ai sensi dell’art. 13, comma 4, c.p.a., e la clausola derogatoria del capitolato non opera. Prevale, inoltre, il criterio degli effetti, essendo la procedura destinata a eseguirsi in Campania e vertendo la domanda di accesso su atti strumentali alla gara.
È respinta anche l’eccezione di omessa evocazione dei controinteressati: una volta acquisiti alla procedura, i documenti prodotti dagli operatori escono dalla loro sfera personale e gli stessi non sono controinteressati in senso tecnico nel giudizio sull’accesso.
Quanto al merito, il Collegio esclude la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ostensione effettuata il 1° aprile 2026 non è satisfattiva, avendo la ricorrente agito per ottenere documentazione non oscurata. Le difficoltà tecniche della piattaforma non esimono l’amministrazione dall’obbligo di ostensione, potendo questo essere assolto con il semplice invio al domicilio digitale.
Sul vaglio dell’oscuramento, il Collegio richiama la propria precedente pronuncia e la giurisprudenza europea: l’art. 35, comma 4, lett. a) consente l’oscuramento solo in costanza di motivata e comprovata dichiarazione dell’operatore in ordine a specifici segreti tecnici o commerciali, con obbligo per la stazione appaltante di indicare chiaramente i motivi della riservatezza. Nella nozione di segreto non ricade qualsiasi elemento di originalità dell’offerta.
Nel caso concreto l’oscuramento risulta del tutto immotivato: nulla si rinviene nella nota di trasmissione, e le argomentazioni difensive dell’amministrazione riprendono in chiave apodittica quanto genericamente opposto dalle controinteressate. La ricorrente, terza classificata, ha pieno titolo ad accedere, essendo il contenuto oscurato indispensabile per verificare la legittimità dei punteggi e la sostenibilità economica dell’offerta aggiudicataria. Il ricorso è accolto con ordine all’amministrazione di consentire l’ostensione integrale entro cinque giorni dalla pubblicazione, salvo oscuramento di dati personali irrilevanti, previa adeguata motivazione.
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Nota della Redazione
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