Prova orale esame di Stato e materie delle prove scritte: no all’identità di argomenti (TAR Lazio n. 14169 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 328/2001, la prova orale dell’esame di Stato deve vertere sulle medesime “materie” oggetto delle prove scritte, e non sui medesimi “argomenti”. La Commissione d’esame non è tenuta a formulare domande su ciascuna delle materie previste dal bando, né a richiamare specificamente i contenuti delle prove scritte, potendo legittimamente indagare diversi profili delle materie stesse al fine di accertare l’organica preparazione di base del candidato e la sua capacità tecnica. La votazione numerica negativa, se ancorata a criteri predeterminati dalla Commissione nella riunione preliminare, integra una motivazione sufficiente e non è illegittima per difetto di motivazione.
Il Fatto
Un candidato, laureato in Ingegneria Informatica presso un ateneo telematico, ha partecipato all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere – Sezione B (Junior) – Settore dell’Informazione, superando le due prove scritte. Convocato per la prova orale, ha riportato una votazione di 27/60, risultando non idoneo. Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità, deducendo che la Commissione, in particolare un Commissario Aggiunto, avrebbe condotto il colloquio con modalità inquisitorie e ostili, ponendo domande iper-specialistiche e non pertinenti, senza affrontare gli argomenti delle prove scritte né la legislazione e deontologia professionale. Ha altresì contestato la regolarità della composizione della Commissione e il difetto di motivazione della votazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, non essendo impugnato alcun atto riconducibile al Dicastero, la cui competenza si limita alla fissazione delle date e alla nomina della Commissione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la consulenza tecnica di parte depositata dal ricorrente, in quanto redatta da soggetto privo di competenze professionali adeguate a valutare l’operato della Commissione.
Nel merito, il Collegio ha rilevato l’infondatezza delle censure relative allo sviamento e alla disparità di trattamento, osservando che le doglianze erano rimaste generiche, senza specifici riferimenti alle domande poste né elementi di raffronto con le prove degli altri candidati. Il ricorrente non ha offerto prova dell’asserita eccentricità degli argomenti trattati rispetto al profilo professionale, né ha dimostrato l’inesattezza delle puntuali carenze evidenziate nell’Allegato al verbale della prova orale, che indicava lacune in ambiti determinati come la progettazione di algoritmi e la sicurezza informatica.
Quanto alla composizione della Commissione, il Collegio ha chiarito che l’art. 7 del D.M. 9 settembre 1957 consente al Presidente di aggregare esperti in soprannumero, come avvenuto con la nomina del Commissario Aggiunto con decreto rettorale regolarmente pubblicato. Ha inoltre precisato che la Commissione è regolarmente formata a prescindere dalla presenza degli aggregati.
Sulla dedotta violazione dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 328/2001, la Corte ha chiarito che la prova orale deve vertere sulle medesime materie delle prove scritte, ma ciò non implica l’identità degli argomenti. La norma, richiamata nella corretta formulazione – e non l’art. 47, erroneamente citato, che riguarda la Sezione A – prevede che la prova orale si svolga “nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale”. La Commissione, pertanto, può legittimamente interrogare su diversi temi nell’ambito delle materie previste, senza essere tenuta a porre domande su ciascuna di esse.
Infine, il Collegio ha respinto la censura di difetto di motivazione, avendo la Commissione definito nella riunione preliminare i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della prova orale. La votazione di 27/60 risulta ancorata a criteri predeterminati e specificamente indicati, con la conseguente sufficienza della motivazione del giudizio negativo. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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