Contenzioso tributario su società di persone: litisconsorzio necessario in appello e nullità senza integrazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 657 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. Ne deriva che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, con la conseguente cassazione della sentenza e rimessione al giudice di merito per l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, imputando alla società un maggior reddito di impresa derivante dalla mancata fatturazione di servizi funebri e relative lapidi da parte di un ex socio, la cui formale esclusione dalla società veniva contestata sotto un profilo sostanziale dall’Ufficio, non avendo la struttura societaria subito alcuna concreta variazione.
Il ricorso originario era stato proposto dai tre soci della società di persone. La Commissione Tributaria Provinciale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ex socio, e i ricorrenti ottemperavano. La sentenza pronunciata all’esito del giudizio riassunto veniva impugnata dalla società e da due soci, mentre nulla risultava in merito alla posizione del terzo socio. La Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la pronuncia di primo grado di rigetto, avverso cui la società e i due soci proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’istanza di interruzione del processo avanzata dalla parte ricorrente a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge.
È stata inoltre dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze: a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999, la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
In via pregiudiziale, la Corte ha rilevato che l’appello si era svolto senza la partecipazione di uno dei soci, circostanza pacifica che non richiedeva ulteriori accertamenti di fatto. Ha quindi ribadito il principio per cui l’unitarietà dell’accertamento delle società di persone e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano la configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario “originario”.
Tale controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
La Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui, nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, sussistente nei casi in cui la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. L’accertato difetto di integrità del contraddittorio nel grado di appello ha comportato la declaratoria di nullità del relativo giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio e procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria.
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Nota della Redazione
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