La responsabilità tributaria del rappresentante di ASD non deriva dalla sola carica (Cass. civ. Sez. 5 n. 9937 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. per chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività negoziale concretamente svolta. Tuttavia, in ambito tributario, per il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e per la fonte legale dell’obbligazione tributaria, la responsabilità del legale rappresentante si presume: rileva non solo l’ingerenza nell’attività dell’ente ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti. Nell’ipotesi di avvicendamento nella carica, il rappresentante subentrante non può andare esente da responsabilità per la mancata ingerenza nella pregressa gestione, essendo obbligato a redigere e presentare la dichiarazione dei redditi e a operare le necessarie rettifiche. Per i componenti del consiglio direttivo, l’assunzione della carica, cui sia demandata per statuto la gestione, implica l’effettivo coinvolgimento nelle scelte gestionali secondo un criterio di normalità organizzativa, salvo prova contraria.
Il Fatto
A seguito di una verifica nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, emersa l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007 a fronte dell’emissione di fatture per sponsorizzazioni, l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento ai fini IVA e IRAP anche al presidente dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 cod. civ.. Il contribuente, che aveva assunto la carica in un momento successivo rispetto all’anno oggetto di accertamento, impugnava l’atto. La Commissione Tributaria Regionale, richiamando i principi giurisprudenziali in materia, rigettava l’appello del contribuente, il quale proponeva quindi ricorso per cassazione, cui l’Agenzia replicava con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso principale e incidentale, stante la loro stretta connessione, incentrandoli sulla corretta interpretazione dell’art. 38 cod. civ. in materia tributaria. Ha richiamato il principio per cui la responsabilità personale e solidale di chi agisce per l’associazione non riconosciuta non discende dalla mera carica, ma dall’attività negoziale concretamente svolta, trattandosi di obbligazione di garanzia ex lege, assimilabile alla fideiussione.
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che tale responsabilità opera diversamente in ambito tributario. Il principio di autonomia del diritto tributario e la fonte legale dell’obbligazione comportano che rileva anche il corretto adempimento degli obblighi tributari, dovendosi accertare se il rappresentante abbia provveduto a tutte le verifiche necessarie. Per i rapporti che sorgono ex lege, la responsabilità del legale rappresentante si presume, per evitare strumentalizzazioni a fini elusivi e considerati i poteri attribuiti al rappresentante fiscale, obbligato a redigere una dichiarazione fedele e a operare le necessarie rettifiche.
Con specifico riferimento all’avvicendamento nella carica di legale rappresentante, la Corte ha ribadito che il subentrante non può andare esente da responsabilità solo per la mancata ingerenza nella pregressa gestione, essendo comunque obbligato agli adempimenti dichiarativi e alle rettifiche. Analoghe conclusioni valgono per il componente del consiglio direttivo, la cui assunzione della carica implica, salvo prova contraria, l’effettivo coinvolgimento nelle scelte gestionali. La Corte ha ritenuto che l’accertamento del corretto adempimento degli oneri fiscali da parte del contribuente al momento dell’avvicendamento sia questione di fatto, spettante al giudice di merito.
Conseguentemente, la statuizione d’appello che aveva affermato la responsabilità del contribuente esclusivamente sulla base della qualifica rivestita al momento dell’accertamento è stata ritenuta errata. La Corte ha quindi accolto entrambi i ricorsi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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