La mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 5031 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la Corte di cassazione, appurata la nullità della notifica del ricorso, disponga con ordinanza interlocutoria la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la mancata osservanza dell’ordine, anche solo parziale, determina l’inammissibilità del ricorso. Il termine per il deposito dell’atto notificato previsto dall’art. 371-bis c.p.c. è applicabile, per interpretazione estensiva, anche all’ipotesi di rinnovazione della notifica, con la conseguenza che il deposito tardivo comporta l’improcedibilità del ricorso, mentre l’inosservanza totale dell’ordine di rinotifica ne determina l’inammissibilità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973, veniva sinteticamente rideterminato il reddito Irpef per l’anno 2006, sulla base del possesso di beni-indice di capacità contributiva, tra cui un immobile adibito ad abitazione principale gravato da mutuo e il pagamento di un premio assicurativo.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, con ordinanza interlocutoria, aveva già appurato la nullità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita alla parte personalmente anziché presso il difensore domiciliatario, disponendo la rinnovazione della notifica al difensore nel termine di sessanta giorni.
Con i motivi di ricorso, l’Agenzia aveva dedotto l’error in procedendo della CTR per essersi pronunciata in ultrapetizione sul vizio di omesso contraddittorio preventivo, e la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo per i tributi armonizzati e che il redditometro costituisce presunzione legale relativa.
Tuttavia, la trattazione delle censure risulta preclusa, poiché l’Ufficio non ha ottemperato all’ordine di rinotifica, non avendo provveduto al deposito della documentazione attestante la riattivazione del procedimento notificatorio.
La Corte, richiamando i propri precedenti, afferma che il termine di deposito del ricorso notificato di cui all’art. 371-bis c.p.c. si applica, per interpretazione estensiva, anche all’ipotesi di rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Di conseguenza, il deposito tardivo determina l’improcedibilità, mentre la mancata osservanza dell’ordine di rinotifica comporta l’inammissibilità del ricorso.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.