Produzione documentale in appello tributario senza limiti ex art. 345 c.p.c. e onere probatorio sulla notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 14668 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello tributario è disciplinata esclusivamente dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione vigente ratione temporis, e non dall’art. 345 c.p.c., in forza del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che la parte può produrre documenti in appello anche quando non dimostri l’impossibilità di produrli in primo grado o quando si tratti di documenti già nella sua disponibilità. In tema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., la conoscenza dell’atto, gravando sul destinatario, in conformità al principio di vicinanza della prova, l’onere di provare che il plico conteneva un atto diverso o non conteneva alcun atto.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa dal Comune per l’iscrizione a ruolo dell’ICI relativa all’anno d’imposta 2010, deducendo la mancata prova della notifica dell’avviso di accertamento propedeutico. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo insufficiente il deposito della sola “cartolina della raccomandata” priva di copia dell’avviso. Il Comune proponeva appello, producendo per la prima volta in quel grado la copia dell’avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, dichiarando inammissibile la produzione documentale in quanto non era stata dimostrata la precedente impossibilità a produrre il documento, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, ritenendo il primo fondato e il secondo assorbito. I giudici di legittimità hanno preliminarmente chiarito che, al giudizio di appello in questione, si applica la formulazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220/2023, il cui art. 4, comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. n. 36/2025 nella parte in cui non ne prevedeva l’applicazione ai giudizi di appello instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per il principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la disciplina processuale tributaria prevale su quella del codice di procedura civile. L’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione vigente, consente espressamente la produzione di nuovi documenti in appello senza le limitazioni di cui all’art. 345 c.p.c., essendo irrilevante sia l’assenza di impossibilità a produrli nel primo grado sia la loro pregressa disponibilità. La produzione dell’avviso di accertamento in appello doveva, quindi, ritenersi ammissibile. La Corte ha fondato tale conclusione sul principio di specialità, asserendo la necessità di fare esclusiva applicazione della norma tributaria nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria.
Con riferimento al terzo motivo, riguardante l’onere della prova della notifica, la Corte ha affermato che la CTR aveva invertito l’onere probatorio. In tema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo raccomandata, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, dal quale consegue la presunzione di conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 c.c. Non è invece necessario depositare l’originale o la copia dell’avviso di accertamento, gravando sul destinatario che deduca la mancata o diversa ricezione del plico l’onere di provare tale circostanza, in applicazione del principio di vicinanza della prova. La Corte ha dato continuità all’orientamento espresso, tra le altre, dalle sentenze n. 16528/2018 e n. 34765/2023, affermando che si tratta di regola generale anche al di fuori dell’ambito delle notifiche di atti impositivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.